Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Nigeria – La criticità rilevate nell’Edo State e l’integrazione sociale del richiedente giustificano la protezione

Corte di Appello di Catania, ordinanza del 3 marzo 2022

Protezione umanitaria ad un cittadino nigeriano, in virtù dell’integrazione lavorativa ma anche riconoscendo al contempo le criticità della zona di provenienza, l’Edo State.

La Corte afferma: “L’EASO, di recente, ha pubblicato un documento nel quale ha chiarito che una situazione di conflitto armato potenzialmente rilevante ai fini dell’art. 14, lett. c), del D. Lgs. n. 251/2007 ricorre negli Stati di Abia, Adamawa, AkwaIbom, Bauchi, Bayelsa, Benue, Borno, Cross River, Delta, Edo, Ekiti, Gombe, Imo, Kaduna, Kogi, Kwara, Nasarawa, Niger, Ondo, Plateau, Rivers, Taraba, Yobe, e nel Federal Capital Territory of Abuja“.

A proposito della protezione umanitaria, la Corte afferma che l’art. 8 CEDU, interpretato conformemente alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, diventa “centrale per valutare il profilo di vulnerabilità legato alla comparazione tra il contesto economico, lavorativo e relazionale che il richiedente troverebbe rientrando nel paese di origine e la condizione di integrazione dal medesimo raggiunta in Italia nel tempo necessario al compimento dell’esame della sua domanda di protezione in sede amministrativa e giudiziaria” (Cass. civ., SS. UU., n. 24413/2021). Il giudice è tenuto a considerare globalmente il grado di integrazione, avendo riguardo per i molteplici aspetti, affettivi, sociali, lavorativi e, latu sensu, economici, che comportano un radicamento nel Paese ospitante.

Nella valutazione di vulnerabilità sarà, pertanto, da ricomprendere non solo “il rischio di danni futuri – legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine – ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita” (Cass. civ., SS. UU., n. 24413/2021).

Tuttavia, i diversi aspetti dovranno essere ponderati, sicché “la valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia” (Cass. civ., SS. UU., n. 24413/2021).

Tali condizioni di deprivazione, che permettono di considerare meno rilevante l’integrazione del richiedente nel tessuto sociale, devono essere di un’intensità tanto elevata da rappresentare una “mancanza delle condizioni minime per poter soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, ossia quelli strettamente connessi al sostentamento e al raggiungimento dei livelli minimi per un’esistenza dignitosa”.

In definitiva, una volta riscontrato un elevato livello di integrazione in Italia, nel giudizio di comparazione le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di provenienza saranno considerate in misura meno rilevante e, per fondare il diritto alla protezione umanitaria, basterà la prova della probabilità di un “significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU”; al contrario, qualora sia processualmente dimostrato – anche facendo riferimento alla cooperazione istruttoria – che nel Paese d’origine, vi sia una carenza incolmabile nel godimento dei diritti fondamentali, sarà il livello di integrazione raggiunto in Italia a diventare recessivo.

Nella specie sono ritenuti sussistenti i presupposti per la concessione della protezione umanitaria posto che la difesa ha dimostrato che l’appellante si è ben inserito nel nostro paese; infatti, innanzitutto, ha partecipato a dei corsi per imparare la lingua italiana, ha partecipato alle attività della Comunità di Sant’Egidio. Inoltre, dal 2019 ha sempre lavorato ed ora lavora con contratto a tempo indeterminato, a decorrere dal 26 agosto 2021, quale manovale all’assemblaggio elettrico presso una Azienda.
Dovendosi procedere ad una valutazione comparativa, il Collegio ha ritenuto che, essendovi tuttora in Nigeria condizioni di criticità, e che le sue attuali condizioni di vita sono stabili, appare fondato ritenere che in caso di rientro in Edo State difficilmente possa godere di quel nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, essendo oltremodo improbabile che quanto meno nell’immediato riesca a conseguire condizioni di vita stabili assimilabili a quelle attuali.

* Per scaricare l’ordinanza crea un account: scopri come
* Per accedere con le tue credenziali: clicca qui


Si ringrazia l’avv. Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione ed il commento.


Vedi le sentenze