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Protezione speciale in seguito al rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per coesione familiare con cittadino italiano

Tribunale di Roma, ordinanza del 23 marzo 2022

Il Tribunale di Roma riconosce al cittadino egiziano la protezione speciale in seguito al rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per coesione familiare con cittadino italiano.

Il cittadino egiziano, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale in forza del permesso di soggiorno per motivi familiari subiva diverse condanne per reati ostativi al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, quali furto e detenzione di sostanze stupefacenti. Una volta rimesso in libertà, il cittadino straniero presentava istanza di rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare con la sorella cittadina italiana.

La richiesta veniva tuttavia rigettata dalla Questura di Roma sulla base di un automatismo decisionale fondato su una presunzione assoluta di pericolosità sociale. In sede di impugnazione il Tribunale di Roma accoglieva le difese del ricorso introduttivo sulla scorta del precetto di cui all’art. 19 comma 2 lett. c) del dlgs. 286/98.

Tale norma infatti non consente l’espulsione dello straniero convivente con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, salvo che ricorra la condizione ostativa di cui all’articolo 13, comma 1, ovvero la ricorrenza di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.
Il Tribunale afferma che la pericolosità sociale deve essere valutata in concreto, in ragione del pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato, circostanza prevista ad esempio in occasione dei reati associativi o di attentato, e non sulla scorta di una generica esigenza di pubblica sicurezza.

Nel caso concreto, la violazione della normativa per furto, sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale non può costituire in concreto un pericolo per la generale convivenza e la sicurezza dello Stato italiano ai sensi del citato art. 13, di talché l’accompagnamento coattivo del cittadino straniero configurerebbe una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all’art. 19 comma 1.1 del dlgs. 286/98.

Il Tribunale dunque riconosce in favore del ricorrente la protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 32 comma 3 del d.lvo 25/2008.

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Si ringrazia l’avv. Francesco Zofrea per la segnalazione e il commento.