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Accoglimento della protezione umanitaria dopo riassunzione della Corte per positivo percorso di inclusione sociale

Corte di Appello di Venezia, sentenza del 9 marzo 2022

Foto di Carmen Sabello

La Corte d’Appello di Venezia ha accolto il ricorso in riassunzione promosso a seguito di accoglimento del ricorso in Cassazione che aveva affermato un principio di diritto: in particolare, l’ordinanza della Corte di cassazione osservava che: “Il motivo è fondato perché nella motivazione impugnata manca completamente la valutazione della situazione della pericolosità interna del paese di provenienza, richiesta ai sensi dall’art. 14 lett. c) d.lgs 251/2007, nonostante emerga pacificamente, anche dalla lettura del provvedimento impugnato, che il ricorrente avesse proposto motivo di gravame sul profilo relativo al diniego della tutela sussidiaria ex art. 14 lettera c) sopra richiamato”. 

Sulla scorta di tale ordinanza, la Corte d’Appello, riesaminato il caso, ha riconosciuto ad un cittadino gambiano la protezione umanitaria, affermando che: “Alla luce delle informazioni riportate il Gambia presenta ancora alcune problematiche relative alla tutela dei diritti umani ma non può essere considerato un paese interessato da conflitto armato, requisito primo per il riconoscimento della protezione sussidiaria come configurata dalla lettera c) dell’art. 14 D.lgs. 251/2007. Quanto alla domanda di protezione umanitaria, va osservato che il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso un positivo percorso di integrazione sociale“.


Si ringrazia l’avv. Eva Vigato per la segnalazione e il commento.


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