Il tribunale di Torino decide di non convalidare il trattenimento del richiedente asilo – malgrado la parvenza di pericolosità sociale – considerato che sono “ravvisabili ingiustificati ritardi nella procedura di esame della domanda di protezione internazionale presentata dal richiedente, pendente da oltre due anni, non a lui addebitabili”.
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Si ringraziano gli avv.ti Andrea Scozzaro e Giacomo Venesia del Foro di Torino.