Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

«Disturbo da stress post-traumatico» per gli abusi subiti in Libia: riconosciuto al richiedente il permesso «per casi speciali»

Tribunale di Bari, decreto del 29 aprile 2022

Photo credit: Eleana Elefante

Il Tribunale di Bari riconosce un permesso di soggiorno per casi speciali in favore di un richiedente cittadino nigeriano che proponeva domanda reiterata rigettata dalla Commissione Territoriale di Bari a seguito di una nuova audizione.

Il Tribunale premette che in materia di permesso di soggiorno per motivi di salute, sulla scorta dell’insegnamento della Suprema Corte, la domanda dell’asilante anteriore al 5.10.2018 dev’essere scrutinata in base alle norme esistenti ratione temporis e comporta il rilascio del permesso di soggiorno «per casi speciali» previsto dall’art. 1, comma 9, del D.L. n. 113 cit., della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato, e non del nuovo permesso per motivi di salute introdotto dall’art. 19, comma 2, lett. d-bis), T.U.I., come modif. dall’art. 1, comma 9, avente contenuto e durata più restrittivi (Cass., Sez. 1, n. 23898/2020).

Secondo il Tribunale testualmente : “Parte ricorrente ha versato in atti certificato medico del 22.5.2021 da cui risulta che il richiedente è affetto da “disturbo da stress post-traumatico” e che la patologia “necessita di cure specialistiche a base di antidepressivo, ansiolitico ed ipnoinducente” nonché ulteriori certificati e referti medico/specialistici comprovanti che il ricorrente  è affetto da “cefalea cronica quotidiana correlata ad abuso di farmaci”.

Il referto, testualmente riportava in uno stralcio: che “il paziente è stato colpito da eventi traumatici in Libia e nell’ultimo periodo anche nel suo paese, vissuti che hanno comportato verosimilmente la manifestazione del quadro psicopatologico (…)“.

Ebbene, secondo condivisa giurisprudenza della Suprema Corte,in tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la Condizione di ‘vulnerabilità’ del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una , valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle Situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello ‘status’ di ‘rifugiato o , della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione” (tra le altre: Cass. n. 13079 del 2019); ancora il giudice deve valutare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale capace di determinare una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti inviolabili, considerando, globalmente e unitariamente i singoli elementi fattuali accertati e non in maniera atomistica e frammentata (cfr. Cass. n. 7599 del 2020).

Parte ricorrente, dunque, ha rappresentato la sua condizione di estrema vulnerabilità soggettiva, dovuta alla gravità delle patologie da cui risulta affetto, accertate mediante documentazione idonea a comprovarle, aggiornata (oltreché copiosa) e peraltro rilasciata da struttura sanitaria pubblica. Ha inoltre sottolineato la necessità di cure e terapie che il richiedente  deve costantemente seguire (e segue tuttora) e dei controlli medici, periodicamente programmati. Donde l’inferenza del rischio di grave lesione del diritto alla tutela della vita privata ex art. 8 CEDU in caso di rimpatrio, atteso che lo stesso dovrebbe, forzatamente e all’improvviso, interrompere le suddette terapie, con conseguente ulteriore aggravamento del proprio stato di salute.
Inoltre, l’istante ha prodotto in giudizio anche la seguente documentazione:

– buste-paga relative al periodo da settembre 2021 a marzo 2022 (con la sola eccezione di quella afferente al mese di novembre 2021);
– Modello UNILAV/comunicazione di assunzione con qualifica professionale di lavapiatti e contratto di lavoro a tempo determinato e parziale dal 30.9.2021 al 30.11.2021 e relativa proroga sino al 31.3.2022.
Si evince, cioè, che egli ha principiato, nel corso dell’ultimo anno, un percorso di progressivo inserimento nel tessuto socio-economico italiano.

Pertanto, quest’ultima circostanza, sebbene di per sé sola non bastevole, dev’essere necessariamente presa in considerazione al fine di operare una valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale“.

* Per scaricare il decreto crea un account: scopri come
* Per accedere con le tue credenziali: clicca qui


Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento.


Vedi le sentenze