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Emersione 2020 e precedenti penali del lavoratore

Una sentenza e un’ordinanza del T.A.R. per l'Emilia Romagna

Foto di Daniele Napolitano/ collettivo Messafuoco Immagini in Lotta

Una sentenza ed un’ordinanza del TAR di Bologna sulla ostatività dei precedenti penali del lavoratore per accedere alla procedura di emersione. Si trattava di due cittadini stranieri ai quali veniva respinta la domanda di emersione in quanto condannati per reati inerenti gli stupefacenti.

Nel primo caso il ricorrente era stato condannato con sentenza di condanna a pena condizionalmente sospesa per il reato di cui all’art. 73/5 d.p.r 309 del 1990 nel lontano 2011.

Prima di intraprendere la procedura di emersione egli aveva ottenuto pronuncia di estinzione del reato ai sensi dell’art. 167 c.p. (che prevede che se lo straniero non commette reati nel quinquennio successivo alla sentenza di condanna la pena è estinta).

Secondo la Prefettura però l’estinzione del reato non farebbe venir meno l’ostatività della condanna e pertanto si procedeva al rigetto dell’istanza. A parere dell’amministrazione infatti solo la riabilitazione comporta l’eliminazione dell’ostatività.

Lo straniero allora proponeva ricorso al TAR che accoglieva il ricorso.

Secondo il TAR, la sospensione condizionale della pena costituisce una causa estintiva del reato che determina una sospensione integrale anche se provvisoria dell’esecuzione della pena. Si osserva che uno dei criteri in base ai quali va condotto il giudizio di pericolosità sociale è proprio quello dell’attualità che nel caso di specie non sussiste essendo la sentenza di condanna estremamente risalente. Sebbene trattasi, di valutazione discrezionale, secondo il TAR, in presenza di un decreto di estinzione del reato – come nel caso di specie – l’amministrazione è quantomeno tenuta a condurre una istruttoria più approfondita per valutare tutto il contesto complessivo familiare e lavorativo del ricorrente.

Dunque il ricorso veniva accolto.

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Anche nel secondo caso si trattava di straniero condannato per stupefacenti nel 2008. In questo caso si trattava di condanna non estinta e non estinguibile ma comminata secondo la disciplina che successivamente era stata dichiarata incostituzionale.

Il TAR, seppure ad un sommario esame tipico della fase cautelare, ritiene di dover apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari sempre alla luce del fatto che la pericolosità sociale del richiedente deve essere attuale, non potendosi attribuire alla risalente condanna penale riportata nel 2008 carattere direttamente ostativo al rilascio del richiesto permesso di soggiorno.

In conclusione pare potersi affermare le condanne, anche per reati ostativi, devono essere sintomatiche di pericolosità sociale attuale, non potendo l’amministrazione basarsi sul mero automatismo preclusivo.

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Si ringrazia l’Avv. Nicola Laghi per la segnalazione e il commento.