Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Illegittimo diniego del PdS: la richiesta di rinnovo era nella sostanza finalizzata alla conversione del PdS da lavoro stagionale a lavoro subordinato

T.A.R. per la Puglia, sentenza n. 480 dell'11 aprile 2022

Photo credit: Verena Walther

Il cittadino albanese faceva ingresso in Italia con visto d’ingresso multiplo per lavoro subordinato della durata 270 giorni, grazie al nulla osta ottenuto dal datore di lavoro dal S.U.I. di Bari. Lo stesso sottoscriveva il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e, conseguentemente, otteneva il permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

Il datore di lavoro comunicava all’INPS con Modello UNI-LAV la trasformazione del contratto da stagionale a tempo indeterminato; prima della scadenza naturale del permesso di soggiorno, il ricorrente si rivolgeva al Patronato Epas avendo la necessità di regolarizzare la sua posizione sul territorio per il prosieguo del nuovo rapporto di lavoro. Il Patronato Epas, in presenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato inoltrava una richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e la Questura di Bari convocava il ricorrente per il fotosegnalamento ai fini del rilascio del rinnovo, a cui seguiva la richiesta di anticipazione del ricorrente, avendo l’esigenza di rinnovare la patente.

La Questura di Bari adottava un provvedimento di irricevibilità dell’istanza fondato sull’errore del ricorrente consistente nell’aver presentato una richiesta di rinnovo (non più possibile) in luogo di una istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Con ricorso tempestivo il ricorrente contestava il provvedimento di irricevibilità affidando le sue censure a questi motivi: violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 10-bis e 21-octies legge n. 241/1990; violazione di legge per eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà della motivazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 5 dlgs n. 286/1998.

A seguito della camera di consiglio il Collegio ritenendo fondato il ricorso lo accoglieva con la seguente motivazione:

Invero, come correttamente evidenziato da parte ricorrente, l’Amministrazione ha illegittimamente omesso la comunicazione sia dell’avviso di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990, sia del preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990 (in relazione al quale a seguito dell’art. 12, comma 1, lett. i) decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 non trova più applicazione la previsione di cui all’art. 21-octies, comma 2 legge n. 241/1990).

Se il (…) fosse stato debitamente preavvertito della conclusione negativa del procedimento avrebbe potuto agevolmente evidenziare alla P.A. che la richiesta di rinnovo dallo stesso presentata era nella sostanza finalizzata alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Come rilevato da T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 25.8.2020, n. 1597 “Il ricorso va accolto atteso che, per giurisprudenza pacifica, in mancanza di una previsione espressa circa l’onere per il richiedente, di acquisire l’attestazione della disponibilità di una quota, a detto adempimento deve procedere d’ufficio l’Amministrazione, essendo pertanto illegittimo il diniego di permesso di soggiorno, incentrato sulla mancata presentazione della domanda di verifica della quota di ingresso (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 12.4.2018 n. 987, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 1.6.2016, n. 6458, T.A.R. Toscana n. 1327/2014,
T.A.R. Marche, Sez. I, 4.4.2013, n. 269), come ha avuto luogo nel caso di specie.
”.

Inoltre, il mancato riferimento da parte dell’art. 24, comma 10 dlgs n. 286/1998 (come novellato dall’art. 1, comma 1, lett. b) dlgs n. 203/2016:

Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l’immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, nei limiti delle quote di cui all’articolo 3, comma 4”) alla sussistenza delle condizioni per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato (diversamente dal previgente art. 24, comma 4 dlgs n. 286/1998: “Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni”) deve essere inteso nel senso della non necessità del rientro del soggetto istante nel paese di origine.

Ne consegue che nel caso di specie si sarebbero potuti ritenere sussistenti i presupposti per la conversione d’ufficio della istanza di rinnovo di permesso di soggiorno per lavoro stagionale in istanza di permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato in considerazione della documentazione prodotta dall’interessato”.

* Per scaricare la sentenza crea un account: scopri come
* Per accedere con le tue credenziali: clicca qui


Si ringrazia l’avv. Uljana Gazidede per la segnalazione ed il commento.