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Iran – Al richiedente asilo va sempre concesso il beneficio del dubbio, riconosciuto lo status di rifugiato

Tribunale di Roma, ordinanza dell'11 aprile 2022

Il Tribunale Civile di Roma riconosce l’asilo a un cittadino iraniano, reo di aver partecipato ad alcune manifestazioni antigovernative in Iran e pertanto costretto a lasciare il Paese.

In particolare rileva la disamina circa i criteri da utilizzare al fine di vagliare la credibilità del ricorrente. Richiamando la giurisprudenza dei giudici di legittimità, il Tribunale riafferma i principi secondo cui la valutazione delle dichiarazioni del richiedente asilo non deve essere rivolta ad una capillare ricerca di eventuali contraddizioni – atomisticamente esaminate – insite nella narrazione della sua personale situazione, dovendosi piuttosto effettuare una disamina complessiva della vicenda persecutoria narrata.

Inoltre deve trovare applicazione anche là dove sorgano dubbi il principio del beneficio del dubbio espresso dall’articolo 3 del d.lgs. n. 251 del 2007. Tali principi, non applicati dalla Commissione Territoriale avevano portato al diniego della protezione internazionale riconosciuta invece in ambito giudiziario.

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Si ringrazia Avv. Marco Galdieri per la segnalazione ed il commento.


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