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Protezione speciale a seguito di domanda ritenuta “infondata”: il rimpatrio comporterebbe il ritorno a una situazione di vulnerabilità

Corte d'Appello di Bari, sentenza del 18 gennaio 2022

Photo credit: Valentina Nessenzia

La Corte d’Appello di Bari, pur non valutando positivamente il racconto, ha vagliato la possibilità di concedere la protezione umanitaria sulla base della vigente normativa, considerando che le ragioni di emigrazione dedotte dal cittadino nigeriano potevano inquadrarsi nella prevalente necessità di migliorare le proprie condizioni economiche.

Il cittadino nigeriano era giunto in Italia nell’anno 2016 e aveva richiesto la protezione internazionale a causa delle gravi violazioni dei diritti umani perpetrate nel suo Paese e per l’impossibilità di esercitare le proprie libertà democratiche nonché di poter esprimere liberamente la propria sessualità. A seguito dell’audizione presso la Commissione territoriale di Bari, la stessa aveva deciso di non riconoscere alcuna forma di protezione rilevando la domanda manifestamente infondata.

Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento e aveva chiesto al Tribunale di Bari il riconoscimento della protezione internazionale, nelle forme tipiche di rifugio o protezione sussidiaria, l’asilo costituzionale ed in subordine la protezione per motivi umanitari.

Stante la manifesta infondatezza era stata richiesta la sospensiva degli effetti del diniego della Commissione, ma il Tribunale di Bari aveva rigettato la domanda di sospensione ed il ricorso nel merito.
A causa del rigetto della sospensiva il ricorrente era stato raggiunto da un decreto di espulsione ed il Giudice di Pace di Bari aveva sospeso l’esecutività dell’atto riconoscendo il fumus boni juris.
La sentenza di primo grado era stata appellata e si insisteva nell’audizione del ricorrente.
La Corte di Appello di Bari, aveva disposto l’audizione personale del ricorrente previa sospensione.
Il ricorrente grazie al provvedimento adottato dalla Corte aveva ottenuto così il permesso di soggiorno e era stato finalmente assunto con regolare contratto.

Si legge in sentenza: “Ritiene pertanto la Corte, considerati nel complesso gli elementi di fatto sopra evidenziati, che siano integrati i parametri normativi previsti dagli artt. 5, co. 6, 19, co. 2, D. Lgs. n. 186/1998, 32 D. Lgs. n. 251/2007 e che, quindi, nel caso di specie sussistono i seri motivi di carattere umanitario che, seppure non tipizzati, consentono di apprezzare, con giudizio prognostico, che il (…) possa trovarsi in una situazione di vulnerabilità personale conseguente al rischio di immissione, in caso di rimpatrio, in un contesto economico, sociale e sanitario capace di determinare una effettiva e significativa compromissione dei suoi diritti umani fondamentali di rango costituzionale, stante l’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita. Per le ragioni di cui sopra si ritiene che vada concessa all’appellante la protezione umanitaria per casi speciali“.

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Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione.


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