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Regolamento Dublino, annullato il trasferimento del richiedente a Malta

Tribunale di Roma, decreto del 7 aprile 2022

Photo by Polina Kovaleva

Il tribunale di Genova sancisce che il provvedimento di trasferimento viola l’art. 3 c2 par2 del regolamento in quanto risulta fondato il rischio che il ricorrente, a Malta, possa essere sottoposto a violazioni dei suoi diritti.

La difesa ha censurato il provvedimento di trasferimento sulla base dei seguenti argomenti:
A) violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604/2013;
B) violazione e falsa applicazione dell’art. 3.2 del Reg. UE n. 604/2013;
C) violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del Reg. UE n. 604/2013;
D) violazione degli artt. 7 e 10 bis della l. 241/90;
E) violazione degli artt. 2 e 3 Cedu in relazione al rischio di rimpatrio;
F) violazione della Convenzione OIL, della Direttiva 2009/52/CE e dell’art. 8 Cedu.

Il provvedimento è stato adottato in violazione dell’art 3 comma 2 par. 2 del regolamento laddove stabilisce: “Qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.

Il Collegio ritiene infatti fondato il rischio attuale che il ricorrente qualora trasferito a Malta possa essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti. Il giudice nazionale, in ossequio al principio di cautela operante sul piano del diritto internazionale a tutela e garanzia degli incomprimibili diritti fondamentali dello straniero, può annullare il provvedimento di trasferimento in uno Stato che non assicuri idonee condizioni di accoglienza dei richiedenti tutte le volte in cui vi sia non solo la prova certa, ma anche il ragionevole dubbio che sussistano carenze sistemiche di tali condizioni di accoglienza, anche ai sensi dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come interpretato dalla Corte di Strasburgo (v. Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 22 marzo 2005, Ay c. Turchia)“.


Si ringrazia l’avv. Alessandra Ballerini per la segnalazione.