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Sospensiva per il richiedente del Kosovo: la sua espulsione determinerebbe un grave danno alla figlia minore

Tribunale di Bari, decreto del 18 febbraio 2022

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Il caso riguarda un cittadino del Kosovo, fuggito dal suo paese nel 1998 all’indomani della morte del padre avvenuta durante il conflitto conseguente alla dichiarazione di indipendenza del Kosovo dalla Serbia. Dopo aver vissuto all’estero ed aver fatto ritorno in Kosovo, dove vivono la madre, una sorella e due fratelli, decideva di lasciarlo nuovamente a causa del perdurante, e mai sanato, trauma psicologico prodotto dal conflitto ed affettivo determinato dalla perdita del padre.

Rientrato nel territorio italiano nel 2007, dopo anni difficili per tentare di inserirsi nel contesto sociale ed economico italiano, trovava lavoro dapprima come trasportatore e poi come muratore; trasferitosi a Udine iniziava una relazione dalla quale nasceva una bambina, la quale soffre di un disturbo dello spettro autistico e risulta in carico al servizio N.P.I.A. di Udine.

Il rapporto con la compagna però dopo un periodo di convivenza si interrompeva in modo brusco, con richiesta di quest’ultima al Tribunale per i Minorenni di Trieste della decadenza della responsabilità genitoriale del ricorrente, ma restava saldo e continuo quello con la figlia, la quale trae giovamento dalla vicinanza del padre con cui gioca e manifesta affettività, atteggiamenti assai difficili per i bambini che soffrono di tali condizioni e che normalmente rimangono chiusi nel loro mondo. Per consentire uno sviluppo psico-fisico della minore i S.S. del Comune di Udine predisponevano un patto educativo di incontri protetti con il ricorrente, da effettuarsi ogni lunedì della settimana dal 07/07/2020 al 15/12/2020, finalizzati: A) per l’osservazione delle dinamiche relazionali genitore/figlio e B) per facilitazione / mediazione / negoziazione delle dinamiche relazionali.

Successivamente, veniva attinto da decreto di espulsione e trattenuto presso il C.P.R. di Bari e durante il trattenimento, in data 11.01.2019, formalizzava la richiesta di protezione internazionale. In data 14.01.2019 il Giudice del Tribunale di Bari – sezione protezione internazionale non convalidava il trattenimento con rimessione in libertà dal CPR.

In seguito veniva condotta l’audizione personale del ricorrente da parte della Commissione, nella quale il ricorrente spiegava le ragioni del suo allontanamento dal Kosovo e, soprattutto, del grande legame con la figlia, degli importanti progressi che la stessa fa interagendo con lui, nonché, del timore di essere allontanato da lei.

In esito a tale audizione, la Commissione di Bari decideva di non riconoscere nessuna forma di protezione al ricorrente ma anzi adottata un provvedimento rilevando la manifesta infondatezza della domanda.

Il predetto provvedimento veniva impugnato nei termini dinnanzi al Tribunale di Bari – sezione specializzata con richiesta di sospensione rilevando che la mancata sospensione del provvedimento avrebbe potuto provocare l’interruzione degli incontri la figlia minore, affetta da autismo, così come disposto dal Tribunale per i Minorenni di Trieste, secondo in programma predisposto dagli assistenti sociali del Comune di Udine già a far data 15.11.2017, proseguito con l’ulteriore piano di incontri protetti del 13.07.2020, in virtù dell’ottimo legame tra padre e figlia, da ultimo, sostenuto con relazione dei servizi sociali del 23.4.2021 per i notevoli benefici che la minore trae da tale relazione, che potranno svolgersi anche con modalità non protette.

Il Tribunale accoglieva la domanda di sospensione ravvisando i gravi motivi in capo al ricorrente il quale in mancanza avrebbe rischiato l’espulsione dal territorio nazionale e l’impossibilità di mantenere i contatti con la figlia minore.

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Si ringrazia l’avv. Uljana Gazidede per la segnalazione ed il commento.