Due recenti pronunce in cui sono stati considerati illegittimi e non condivisibili i giudizi di pericolosità sociale espressi dalla Pubblica Amministrazione.
Nel caso fiorentino il giudizio è stato considerato in sede di rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare; nel caso perugino in fase di rilascio del titolo di soggiorno per motivi familiari.
Entrambi sono stati fondati esclusivamente su precedenti penali risalenti al passato, mentre per i tribunali è stato ritenuto preminente la salvaguardia del diritto all’unità familiare o comunque degli interessi dei minori in tenera età, richiamando le recenti pronunce dalla Suprema Corte e l’art. 8 CEDU.
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Si ringrazia l’avv. Roberta Randellini del foro di Arezzo per la segnalazione.