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I tempi lunghi del procedimento amministrativo non possono creare danno alla richiedente in attesa del PdS per motivi di famiglia

Tribunale di Lecce, ordinanza del 23 maggio 2022

Il Tribunale di Lecce riconosce a una cittadina serba coniuge di un connazionale titolare di permesso per protezione sussidiaria, il diritto immediato ad ottenere il permesso per motivi di famiglia.

La Questura di Taranto, tardava nel rilascio del permesso della donna, tanto che medio tempore scadeva il permesso del coniuge, pretendendo di attendere il rinnovo del permesso di costui per rilasciare il permesso della moglie; la ricorrente è madre di tre bambini nati in Italia dalla relazione con il coniuge e uno nato in Germania, da altra relazione e che vivono tutti sul territorio con la madre.

Secondo il Tribunale:

“(…) il ricorrente, al momento della presentazione della domanda amministrativa e della sua formalizzazione era titolare di tutti i requisiti previsti dalla legge per ottenere la misura richiesta, ivi compreso il regolare titolo di soggiorno del coniuge, ancora in corso di validità (il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria era ancora valido).

La domanda, ove tempestivamente esaminata, avrebbe dovuto essere non solo tempestivamente valutata, ma anche accolta; la ricorrente, verificati gli altri requisiti richiesti dalle disposizioni richiamate, avrebbe avuto diritto ad ottenere un permesso per motivi familiari, ai sensi dell’art. 30 T.U.I. della medesima durata di quello del coniuge (che alla data della presentazione della domanda, lo si ripete, era ancora in corso di validità).

Invero, i tempi del procedimento amministrativo, non possono ridondare in danno del richiedente, pena il pregiudizio di diritti fondamentali di cui è titolare, quali quello alla vita familiare, come nel caso di specie.. l’amministrazione avrebbe dovuto valutare la sua domanda sulla base dei requisiti, siccome esistenti al momento della sua presentazione.

La condotta dell’amministrazione, non essendo contemplata alcuna sospensione del procedimento amministrativo, comporterebbe una ingiustificata dilazione dei tempi per ottenere un titolo che regolarizzi il suo soggiorno nel territorio nazionale, non prevista e non consentita dalle disposizioni richiamate, trasformandosi, di fatto, in un indebito rifiuto sine die di provvedere sulla domanda presentata.
In ordine al periculum in mora, si osserva che l’urgenza di provvedere deriva proprio dalla procrastinata situazione di irregolarità della persona sul territorio nazionale, nonostante l’assenza, al momento della presentazione della domanda, di motivi ostativi al rilascio del permesso per motivi familiari, e, di fatto, anche la fruizione dei servizi essenziali che a tale regolarizzazione consegue, tra cui l’iscrizione al servizio sanitario nazionale, con conseguente forte rischio di limitazione della tutela anche del fondamentale diritto alla salute ( v. art. 34 d.lvo 286/1998).

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Si ringrazia l’avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento.