Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

La richiesta di asilo, in determinate situazioni, può essere chiesta in uno Stato diverso da quello di ingresso

Tribunale di Roma, decreto del 19 maggio 2022

Una pronuncia del Tribunale di Roma con cui si riconosce ad un cittadino bengalese il diritto di formulare istanza di asilo politico in Italia, nonostante il paese di primo ingresso fosse la Germania e ivi il richiedente avesse già formulato la richiesta di asilo. Il decreto accoglie le istanze del ricorrente in ragione del diritto all’unità familiare ed al fine di preservalo da una possibile ricaduta nella patologia psichiatrica diagnosticata in Germania.

In estrema sintesi, parte ricorrente sosteneva che il suo trasferimento sarebbe avvenuto in violazione degli artt.3 co.2 e 17 del Reg. UE n.604/2013, in quanto in Italia erano presenti il fratello, la cognata e due nipoti, con i quali conviveva, mentre in Germania era privo di qualsiasi legame familiare, sociale e lavorativo, situazione che avrebbe avuto effetti pregiudizievoli sul suo stato di salute dal momento che prima di arrivare in Italia, proprio a causa dell’isolamento sociale e della carenza di lavoro, aveva sviluppato una grave patologia mentale, come attestato dalla documentazione in atti.   

Il Tribunale di Roma, con decreto di accoglimento statuiva che: “L’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea va interpretato nel senso che: – anche in assenza di ragioni serie di ritenere che sussistano carenze sistemiche nello Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo, il trasferimento di un richiedente asilo nel contesto del regolamento n. 604/2013 può essere effettuato solo in condizioni in cui sia escluso che detto trasferimento comporti un rischio reale e acclarato che l’interessato subisca trattamenti inumani o degradanti, ai sensi di tale articolo; – in circostanze nelle quali il trasferimento di un richiedente asilo, che presenti un disturbo mentale o fisico particolarmente grave, comporterebbe il rischio reale e acclarato di un deterioramento significativo e irrimediabile dello stato di salute dell’interessato, detto trasferimento costituirebbe un trattamento inumano e degradante, ai sensi di tale articolo (…).Ebbene, si ritiene che lo stato di salute del ricorrente, documentato dalle certificazioni in atti, risulterebbe senz’altro aggravato dal suo trasferimento in Germania, determinando l’allontanamento dai suoi familiari e da un contesto sociale in cui il ricorrente risulta avere avviato un positivo percorso di integrazione (v. contratti di lavoro in atti). Alla luce delle ragioni sopra esposte deve essere dunque dichiarata la competenza dello Stato italiano a decidere sulla domanda di protezione internazionale“.

* Per scaricare il decreto crea un account: scopri come
* Per accedere con le tue credenziali: clicca qui


Si ringrazia l’Avv. Chiara Maiorano per la segnalazione ed il commento.


Vedi le sentenze