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Mali, protezione sussidiaria per diffusa insicurezza nel Paese: il conflitto può dirsi generalizzato

Tribunale di Catanzaro, decreto del 20 aprile 2022

Il Tribunale di Catanzaro riconosce ancora una volta la protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) ad un richiedente asilo del Mali.

Queste in sintesi le motivazioni del Giudice: “(…) con riferimento al rischio di essere coinvolto nella violenza di un conflitto armato generalizzato, quanto meno nelle ipotesi in cui la violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato è tale che “la sola presenza sul territorio” costituisce di per sé “un rischio effettivo” di subire un grave danno ai sensi del diritto internazionale (secondo il concetto di “scala progressiva” elaborato dalla Corte di Giustizia nel noto caso Elgafaji – Causa C-465/07). In tali casi, infatti, è onere del giudice quello di valutare la sussistenza di tale rischio indipendentemente dal giudizio di credibilità della storia riferita, a meno che non si dubiti della stessa zona di provenienza del richiedente protezione (Cass. nn. 9655/19 e 3016/19; nr. 2954/2099)…Il Collegio reputa infatti che, oltre alla diffusa violazione dei diritti fondamentali della persona, la situazione politica interna del Mali costituisca una grave minaccia alla vita dei civili, circostanza che esime dal fornire prova del rischio specifico che l’istante correrebbe nel caso di rientro nella zona di provenienza (cfr. sentenza CGUE Elgafaji, cit.)“.

Pertanto, conclude il Tribunale, “deve riconoscersi al ricorrente la protezione sussidiaria in ragione del rischio connesso alla situazione di diffusa insicurezza nel Paese di provenienza, caratterizzato da un conflitto armato che può dirsi generalizzato, e dunque rischioso per chiunque si trovi sul territorio dello Stato a prescindere da un suo coinvolgimento diretto nel conflitto o dal suo specifico profilo personale”.

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Si ringrazia l’avv. Santino Piccoli per la segnalazione.


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