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Protezione speciale e valutazione comparativa tra tra la vita in Italia e l’eventuale condizione di vita in caso di rimpatrio

Tribunale di Reggio Calabria, ordinanza dell'8 aprile 2022

Il tribunale di Reggio Calabria ha riconosciuto la protezione speciale ad un cittadino gambiano “sotto il profilo dell’integrazione del Richiedente, in relazione alla tutela della vita privata”. 

Richiamando l’art 8 CEDU, il Tribunale ha fatto applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia, operando quella valutazione comparativa tra la vita in Italia e l’eventuale condizione di vita in caso di rimpatrio: “Le attività poste in essere e la condotta complessivamente tenuta dal ricorrente che ha dimostrato di aver lavorato e studiato da quando è arrivato in Italia, sono espressione di un positivo inserimento nel contesto nazionale del Richiedente. Pertanto, è del tutto pacifico che questa condizione d’integrazione ed attuale stabilità economica raggiunta dal Richiedente, in caso di rimpatrio, verrebbe vanificata, ponendolo in una situazione di evidente vulnerabilità, posto che costui, cittadino del Gambia, si troverebbe a dover ripartire da zero – in un contesto certamente meno favorevole di quello italiano – per procurarsi i mezzi di sostentamento e raggiungere un livello economico che gli consenta di vivere in maniera decorosa. Il ricorrente, ha dunque fornito valida documentazione a sostegno del suo inserimento nel tessuto socio-economico della Repubblica italiana, rendendo possibile l’inquadramento della situazione di fatto all’interno dell’elencazione normativa di cui all’art. 19 co.1.1. TUI, sotto il profilo della protezione “speciale” in ordine alla tutela della vita privata.

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Si ringrazia l’avv. Pasquale Costantino per la segnalazione e il commento.


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