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Rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo e requisito del reddito minimo da considerare

Consiglio di Stato, sentenza n. 3505 del 4 maggio 2022

La sentenza emessa dal Consiglio di Stato affronta e risolve definitivamente il problema del requisito reddito / pagamento contributi da parte del cittadino straniero che richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno.

Il cittadino straniero ha impugnato la sentenza del TAR per la Liguria, che ha respinto il suo ricorso avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo in quanto, in estrema sintesi, ha ritenuto il suo reddito di lavoro non provato e, comunque, inferiore al limite di legge fissato ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, identificato dal TAR nella somma di €. 36.151,98 (requisito richiesto per il primo rilascio). L’appellante, al contrario, deduce di aver comprovato un reddito superiore al vero limite di legge richiesto per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, identificato nella somma di €. 5.830,75.

Secondo il Collegio “non appare condivisibile la tesi secondo cui l’art. 26, comma 3, del d. Lgs 286 del 1998, facendo riferimento al “lavoratore” autonomo e al relativo reddito, impone di considerare il limite di reddito di €. 36.151,98 ai fini del rilascio e del rinnovo del titolo di soggiorno in quanto, così come ritenuto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, ed anche di questa Sezione (per tutte, Consiglio di Stato, Sez III, n. 7650 del 8 novembre 2019) il predetto articolo deve essere letto alla luce dell’art 39 del DPR n. 394/99 (regolamento attuativo del TUI) che differenzia, riducendolo, il requisito di reddito previsto al momento del rinnovo del titolo di soggiorno.

In particolare, la soglia di reddito annuo richiesta per il rilascio del primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo può essere espressamente fissata in una misura più alta rispetto a quella fissata per il lavoro dipendente, secondo una ragionevole logica di cautela, in presenza di una minore garanzia circa la futura stabilità dell’attività lavorativa e del conseguente reddito, maggiormente esposti agli effetti della libera iniziativa dell’interessato ed alle fluttuazioni di mercato rispetto al lavoro dipendente.

Una tale ragione viene però meno al momento in cui il lavoratore extracomunitario, ormai presente da tempo nel contesto nazionale, deve procedere al rinnovo, confermando le proprie attitudini quanto ad impegno e capacità lavorativa e garantendo che non sarà un peso per la comunità, mediante la dimostrazione di essere stato fino a quel momento, storicamente, munito di un reddito ritenuto (anche in visione prospettica) adeguato alle sue esigenze ed a quelle del suo nucleo famigliare.

Al momento del rinnovo del titolo la soglia di reddito ritenuta adeguata alla sussistenza del lavoratore potrà quindi considerare, se del caso, le ulteriori esigenze derivanti dal ricongiungimento dell’eventuale nucleo famigliare ma, essendo riferita ad un dato storico riferito al periodo trascorso, non potrà essere differenziata secondo il tipo di lavoro, autonomo ovvero dipendente, che svolgerà in futuro (e che in futuro potrebbe anche variare) senza causare una irragionevole e quindi inammissibile disparità di trattamento.

Ne consegue che il reddito minimo da considerare ai fini del rinnovo del titolo nella fattispecie in esame non poteva differenziarsi da quello previsto dall’art 26, comma 3, del D. Lgs. n. 286/98 (pari ad Euro 8.263,31) ai fini del rilascio del titolo per lavoro dipendente, ovvero dal diverso e ancora minore reddito minimo “non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all’assegno sociale” (pari ad €. 5.830,75) previsto dall’art. 39, comma 3, del DPR n. 394/99 per il rinnovo del medesimo titolo (il discrimine fra le due soglie non è rilevante ai fini della decisione, posto che il reddito dichiarato le supera entrambe)”.


Si ringrazia l’Avv. Giovanna Vigna per la segnalazione.