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Accertamento continuità della residenza a fronte di difformi risultanze anagrafiche

Tribunale di Firenze, ordinanza del 20 maggio 2022

Il Tribunale di Firenze ha accertato la continuità della residenza a fronte delle difformi risultanze anagrafiche.

La ricorrente aveva subito una cancellazione anagrafica (e successiva nuova iscrizione presso altro comune a distanza di un paio di mesi) imputabile alla sottoscrizione per mero errore del modulo di cancellazione anagrafica, ma la stessa non si era mai allontanata dall’Italia se non per un breve periodo di vacanza.

Ciò a cui preme dare rilievo è dunque l’effettività della residenza, che di fatto è stata semplicemente “spostata” da un Comune ad un altro. Inoltre, si può affermare che la stabilità della dimora ex art. 43 comma 2 c.c. non può venir meno soltanto per il fatto in sé dell’oggettivo allontanamento dovuto a ragioni di lavoro o come in questo caso al legittimo godimento di regolari ferie, occorrendo, senza dubbio, che al fatto fisico dello spostamento del soggetto nello spazio corrisponda la sua intenzione di stabilire la sua vita in un luogo diverso, circostanza questa che non ricorre nel caso in esame“.

Tale pronuncia è ovviamente propedeutica alla domanda di cittadinanza, evitando così ex ante questioni sulla continuità anagrafica, e utile per tutte le prestazioni in cui si richiede la continuità della residenza.

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Si ringrazia l’Avv. Roberta Randellini del Foro di Arezzo per la segnalazione e il commento.