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Competenza territoriale delle Sezioni specializzate: interpretazione estensiva dell’art. 4 comma 3 D.L. 13/2017

Tribunale di Venezia, decreto del 9 giugno 2022

La decisione del Tribunale di Venezia riguarda la Competenza Territoriale della Sezione Specializzata del Tribunale del luogo in cui si trova la persona presa in carico dall’ente antitratta, anche se con domicilio privato.

Il Tribunale ha ritenuto la propria competenza territoriale nel caso di impugnazione di un provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla Commissione Territoriale di Roma, sulla base di una interpretazione estensiva dell’art. 4, comma 3, D.L. 13/2017.

La ricorrente, vittima di tratta, in Italia era stata destinata alla zona di Padova dalla rete che l’assoggettava.

A seguito di decreto di espulsione della Prefettura di Padova, dovuto alla sua presenza irregolare sul territorio, era stata trasferita all’allora CIE di Ponte Galeria (Roma), dove la ragazza aveva formalizzato istanza di protezione internazionale.

La competenza sull’istanza si era quindi radicata presso la Commissione Territoriale di Roma, che ha negato la protezione internazionale, ravvisando tuttavia fondati motivi per ritenere che la richiedente fosse stata vittima dei delitti di cui agli artt. 600 e 601 cp e, per questo, demandando al Questore la valutazione dei presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 18 D.lgs. 286/1998.

La ragazza, inizialmente tornata a Padova, dopo dei periodi all’estero è rientrata in Italia, domiciliandosi a Vicenza in un appartamento privato.

A seguito di segnalazione, la ragazza è stata presa in carico del dall’ente antitratta Veneto (progetto N.A.V.I.G.A.Re) ed ha aderito al programma territoriale di assistenza e inclusione sociale, pur volendo continuare a vivere in un domicilio privato (senza quindi entrare in una struttura del sistema di protezione di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416).

In sede di impugnazione del provvedimento ex art. 35 bis D.lgs. 25/08, sulla base di una interpretazione estensiva costituzionalmente orientata dell’art. 4, comma 3, D.L. 13/2017, si è ritenuto di radicare il procedimento comunque presso la Sezione Specializzata del Tribunale di Venezia (e non di Roma), sostenendo che l’adesione al programma territoriale comporta comunque l’applicazione della norma a prescindere dal domicilio privato della ragazza, in quanto la presa in carico dell’ente antitratta rende irrilevante il fatto che la persona sia accolta in una struttura protetta o meno.

Il Tribunale ha accolto questa tesi, ritenendo che “per effetto della presa in carico della ricorrente da parte del Progetto della Regione Veneto N.A.V.I.G.A.Re., questa debba ritenersi inserita nell’ambito territoriale del sistema di protezione ai sensi dell’art. 4 comma 3 D.L. 13/2017, con conseguente radicamento della competenza per territorio presso la Sezione Specializzata in Materia di Immigrazione presso il Tribunale di Venezia”.

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Si ringrazia l’Avv. Giulia Toniolo per la segnalazione e il commento.