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Dalla tendopoli di San Ferdinando al contratto di lavoro: protezione speciale al richiedente ghanese

Tribunale di Reggio Calabria, decreto del 10 maggio 2022

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Immagine di archivio

Tribunale di Reggio Calabria riconosce la protezione speciale ad un richiedente proveniente dal Ghana.

Il richiedente, dopo aver formalizzato domanda di protezione internazionale, si stabiliva nella vecchia tendopoli di San Ferdinando, lavorando come bracciante agricolo nella Piana di Gioia Tauro. Non avendo più informazioni sulla propria pratica, si rivolgeva allo sportello migranti USB che lo assisteva anche nella fase del ricorso.

In seguito allo sgombero della vecchia tendopoli, veniva prima trasferito in un CAS di Lamezia Terme e poi in un CAS di Nocera Terinese, dove iniziava a lavorare sempre come bracciante agricolo, uscendo dal CAS in seguito alla stipula di un contratto di locazione. Infine, si spostava a Mantova per iniziare una nuova attività lavorativa come operaio in una ditta di lavorazione delle carni.

Secondo il Tribunale di Reggio Calabria “deve riconoscersi al ricorrente la Protezione speciale, alla luce della copiosa documentazione prodotta, attestante l’elevato livello di integrazione socio-lavorativa raggiunta in Italia dal ricorrente. Egli, infatti, ha dimostrato di lavorare con continuità dal 2018 a tutt’oggi (vedasi all. 8 del ricorso e successivi depositi del 03.09.2019, del 19.09.2019, del 15.06.2021, del 22.02.2022, del 14.03.2022 e del 22.03.2022) dapprima come bracciante agricolo ed ultimamente (dal 2021) come operaio in un’azienda produttrice di carne di Mantova.

Depone in suo favore anche la titolarità di un contratto di locazione (depositato il 15.06.2021), che dimostra come il ricorrente abbia un’abitazione privata, condivisa con un’altra persona, nella località in cui ha lavorato diversi anni (Nocera Terinese), senza quindi avvalersi di alcun tipo di aiuto e supporto da parte di centri di accoglienza et similia.

Pertanto, sulla base di un giudizio comparativo tra la situazione in cui versa attualmente il ricorrente e quella cui andrebbe incontro in caso di rientro nel suo Paese d’origine, non v’è dubbio che – sebbene tutta la sua famiglia viva in Ghana – tuttavia il suo rimpatrio lederebbe gravemente il percorso di integrazione faticosamente e fruttuosamente avviato in Italia, compromettendo gravemente la sua vita privata, in quanto il ricorrente sarebbe costretto a ricominciare da capo in un Paese da cui è ormai assente dal 2013, ossia da ben nove anni ed in cui si troverebbe a dover cercare un lavoro ed un’abitazione, che invece possiede in Italia.

Per tutte le ragioni innanzi esposte non v’è dubbio che sussista in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento della protezione speciale“.

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Si ringrazia l’avv. Santino Piccoli per la segnalazione e il commento.


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