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E’ competente il tribunale (anziché il GdP) in caso di opposizione all’espulsione che si fondi sul diritto all’unità familiare

Tribunale di Roma, ordinanza del 30 maggio 2022

Con una recente ordinanza, emessa all’esito di un giudizio ex art. 13 co. 8 t.u. immigr. avente ad oggetto un’opposizione avverso un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma, il Tribunale di Roma ha emesso una decisione rilevante, in particolare, in punto di competenza per materia.

L’art. 18 co. 2 d.lgs. 150/2011 assegna infatti al giudice di pace la competenza in materia di opposizione avverso il decreto di espulsione emesso dal prefetto. Accanto a tale disposizione, avente carattere generale, è però altresì vigente l’art. 1 co. 2 bis d.l. 241/2004, conv. con modif. l. 271/2004, il quale assegna al tribunale la competenza nei casi in cui il provvedimento espulsivo sia emesso in costanza di un giudizio (o, evidentemente, un procedimento amministrativo) di cui agli artt. 30 co. 6 (diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare ed altri provvedimenti in materia di diritto all’unità familiare) e 31 co. 3 t.u. immigr. (autorizzazione all’ingresso ed alla permanenza del genitore per ragioni legate allo sviluppo psicofisico ed alla salute del minore presente in Italia).

Nel caso di specie, il ricorrente aveva provato di convivere in Italia con la moglie e i due figli minori, ma non risultava pendente alcun procedimento (amministrativo o giurisdizionale) volto alla sua regolarizzazione in virtù dei legami familiari sul territorio. Nonostante difettasse un simile presupposto, l’ordinanza in commento ha ritenuto che il giudizio fosse stato correttamente instaurato dinanzi al tribunale, considerata la necessità di interpretare l’art. 1 co. 2 bis d.l. 241/2004 (conv. l. 271/2004) “in linea con la nozione di diritto all’unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all’art. 8 C.E.D.U., fatta propria dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 202 del 2013” nonché alla luce del disposto di cui all’art. 13 co. 2 bis t.u. immigr. e della “lettura ampia” di tale norma da parte della Corte di Cassazione. In virtù di una simile premessa il Tribunale di Roma ha ritenuto che, “trattandosi di impugnazione al provvedimento di espulsione fondata sul diritto all’unità familiare, sussiste la vis actractiva del Tribunale”.

Nel merito il Tribunale ha annullato il decreto di espulsione alla luce dell’omessa valutazione dei legami familiari del ricorrente, imposta dall’art. 13 co. 2 bis t.u. immigr.

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Si ringrazia l’Avv. Andrea Dini Modigliani per la segnalazione ed il commento.