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Emersione 2020 – Sospensiva per erronea valutazione circa l’insufficienza del reddito del datore di lavoro

T.A.R. per la Puglia, ordinanza n. 316 dell'8 luglio 2022

Il caso riguarda una procedura di emersione rigettata per insufficienza di reddito da parte del datore di lavoro. Il ricorrente impugnava tempestivamente il rigetto sostenendo di avere i requisiti.

Il Tar Puglia sede di Bari con ordinanza sospensiva ai fini del riesame accoglieva la domanda con la seguente motivazione: “Rilevato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, appare fondata la censura relativa all’eccesso di potere della P.A. in ordine alla erronea valutazione circa l’insufficienza del reddito del datore di lavoro (alla stregua degli artt. 103,comma 1, decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, come convertito dalla legge 17 luglio 2020 n.77, e dell’art. 9 comma 4 del D.M. 27 maggio 2020), tenuto conto del modello IVA prodotto e del volume d’affari pari ad € 39.261,00, così come riportato nel Quadro VE24 del Modello IVA 2020 relativo all’anno d’imposta 2019;
Rilevato, altresì, che l’Amministrazione anziché emettere un provvedimento di accoglimento o rigetto esclusivamente sulla base del fatturato dell’anno precedente a quello della presentazione dell’istanza, ovvero l’anno 2019, ha emesso un provvedimento di rigetto sulla base della documentazione prodotta
successivamente, la quale andava a corroborare quella che era la capacità economica del datore di lavoro già dimostrata con la documentazione prodotta in sede di regolarizzazione;
Considerato, infine, che l’Amministrazione avrebbe comunque dovuto valutare l’applicabilità nel caso di specie della previsione di cui all’art. 5, comma 11-bis dlgs n. 109/2022 (“Nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica da parte dello sportello unico per l’immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme di cui al comma 5, e del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione. I procedimenti penali e amministrativi di cui al comma 6, a carico del lavoratore, sono archiviati. Nei confronti del datore di lavoro si applica il comma 10 del presente articolo”);

Rilevato, quanto al presupposto cautelare del periculum in mora, che la mancata sospensione del gravato provvedimento potrebbe comportare l’obbligo per lo straniero di abbandonare il territorio italiano e il posto di lavoro;
Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti cautelari necessari per la concessione della chiesta misura cautelare;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della peculiarità della presente controversia, sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese (…)
“.

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Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.