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Gambia – La legislazione non contempla ancora nessuna apertura verso il riconoscimento dei diritti delle minoranze gay

Corte d'Appello di Venezia, sentenza n. 1272 dell'1 giugno 2022

La sentenza in esame, resa nel giudizio di rinvio a seguito di accoglimento della Suprema Corte, riguarda la vicenda di un richiedente asilo proveniente dal Gambia, il quale aveva riferito di aver lasciato il Paese di origine per paura di essere perseguitato, in quanto ritenuto omosessuale, dal momento che aveva praticato l’omosessualità con un turista olandese per pagarsi gli studi.

La sentenza è interessante in quanto riconosce la forma di protezione internazionale maggiore ad un richiedente asilo che aveva affermato di aver praticato l’omosessualità, anche se solo per denaro e senza una partecipazione sentimentale, evidenziando che il fatto che la legislazione gambiana non protegga dall’omofobia e non riconosca alcun diritto alle minoranze gay costituisce una forma di persecuzione dello Stato, meritevole del riconoscimento dello status di rifugiato.

La Corte d’Appello di Venezia, infatti, osserva: “Lo stesso riassumente, nel proprio atto introduttivo, a fronte delle valutazioni espresse dal giudice di primo grado, e condivise dalla Corte d’appello, sulla scarsa partecipazione del soggetto alla sua stessa narrazione, ha precisato che atti sessuali si possono svolgere anche senza alcuna partecipazione sentimentale, con l’unico scopo di pagarsi gli studi, con ciò mantenendo una posizione sostanzialmente ambigua sul proprio orientamento psico-affettivo; In tale contesto, lo scrutinio del giudice del rinvio non può che limitarsi alla valutazione di quale sia la legislazione del Paese di origine avuto riguardo all’omosessualità. Secondo il codice penale gambiano (artt. 144 e147) l’omosessualità è reato ed è punito con il carcere fino a sette anni ed anzi, il Governo ha smentito, nell’anno 2020, alcune voci, secondo le quali il Governo sarebbe stato in procinto di rivedere la propria disciplina in materia, a fronte dell’invio di aiuti umanitari. Va allora considerato – con ciò facendo applicazione dei suddetti principi, enunciati dalla Suprema Corte – che, volendo attribuire credibilità alla narrazione, per come prospettata, e con i parametri applicabili alla stregua della giovane età (19 anni), della povertà, del contesto religioso e familiare, in un paese che criminalizza l’omosessualità, il richiedente, avendo dichiarato di essersi determinato a intrattenere rapporti sessuali con un turista per denaro, si troverebbe ad essere perseguitato dallo Stato, la cui legislazione è tutt’ora apertamente omofoba e non solo non prevede alcuna tutela contro l’omofobia, ma neppure contempla un’iniziale apertura al riconoscimento dei diritti delle minoranze gay.”.


Si ringrazia l’Avv. Elisabetta Spanu del Foro di Venezia, collaboratrice Studio legale Faraon, per la segnalazione e il commento.


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