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Il TAR sulla valutazione della concessione di un Pse diverso da quello originariamente richiesto dall’istante

T.A.R. per la Lombardia, ordinanza n. 1383 del 16 giugno 2022

Foto di Associazione Rumori Sinistri onlus (Rimini)

Una pronuncia per contribuire al dibattito su una questione che rimane al limite fra diritto soggettivo ed interesse legittimo.

Il caso riguarda un cittadino straniero titolare di un Pse per motivi umanitari che alla scadenza ne ha chiesto la conversione in uno per lavoro; la Questura di Milano ha negato la conversione per assenza di reddito e per la presenza di una sentenza di condanna ostativa.

Il provvedimento è stato impugnato dinanzi il Tribunale ordinario, sez. spec. Immigrazione, sollevando la violazione di legge per omesso esercizio del potere conferito dal legislatore all’Amministrazione, che impone di valutare la concessione di un Pse diverso da quello originariamente richiesto dall’istante (artt. 5, co. 9 e 19, co. 1.2 TUI).

Il Tribunale ha pronunciato una sentenza con la quale ha declinato la propria giurisdizione a favore di quella del TAR: in particolare, il Tribunale ha affermato che il provvedimento del Questore si fosse pronunciato sulla domanda di concessione di un soggiorno per lavoro (interesse legittimo) e non su uno per motivi umanitari/speciali (diritto soggettivo), neppure in forma implicita.

Tempestivamente riassunto dinanzi il TAR Milano, il Collegio ha sollevato d’ufficio un conflitto negativo di giurisdizione dinanzi le SS.UU. della Cassazione, sostenendo che la situazione dedotta in giudizio avesse natura di diritto soggettivo (permesso per motivi umanitari/speciali), anche quando si mira ad accertare l’illegittimità del silenzio dell’Amministrazione.

Il passaggio centrale dell’ordinanza può essere ravvisato a pag. 5: “ad avviso del Collegio, la pretesa nella circostanza azionata, pur nell’ottica dell’assenza di un provvedimento implicito di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari o per protezione speciale, riguarda in ogni caso una posizione di diritto soggettivo, lamentando il ricorrente – a torto o a ragione – che l’Amministrazione abbia indebitamente omesso di accertare d’ufficio l’addotta sussistenza dei presupposti per il rilascio di quel titolo di soggiorno e ne abbia in tal modo violato il diritto a conseguirlo, sì da rientrare la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario secondo gli ordinari criteri di riparto in base alla posizione che la domanda, sotto il profilo del petitum sostanziale, è diretta a tutelare“.

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Si ringrazia l’avv. Gianluca Castagnino per la segnalazione e il commento.