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Obbligo di “non allontanamento” durante la procedura di emersione: è da individuarsi nel termine di 180 giorni

T.A.R. della Campania, sentenza n. 4239 del 22 giugno 2022

Photo credit: MMRN
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Una importantissima sentenza del T.A.R. Campania Napoli che stabilisce che, indipendentemente dalla giustificazione dell’allontanamento dal Territorio Nazionale, nel procedimento di emersione il termine finale del divieto di allontanamento dal T.N. è da individuarsi nel termine di 180 giorni stabilito per la definizione del procedimento di emersione.

Nello specifico, il Giudice amministrativo ha stabilito che “il Collegio condivide l’assunto secondo cui il termine finale dell’obbligo di “non allontanamento” (e salva comunque la presenza di giustificati motivi) deve individuarsi nel termine finale del procedimento di emersione; l’alternativa sarebbe quella di ritenere che il termine coincida con la data di presentazione della istanza di emersione ma tale tesi mal si accorda sia con la ratio della emersione, che è quella di regolarizzare rapporti di lavoro in essere o anche da instaurare, sia con l’esigenza che gli interessati siano coinvolti negli accertamenti e nelle verifiche che la emersione richiede; entrambi questi elementi implicano che il lavoratore non si allontani dall’Italia a garanzia della effettività del rapporto di lavoro o della serietà della volontà della sua instaurazione.

Ciò premesso, in ordine al termine finale del procedimento la giurisprudenza amministrativa si va orientando nel senso che – in difetto di previsione normativa specifica – il termine per la definizione dei procedimenti di emersione è quello di 180 giorni indicato nel comma 4 dell’articolo 2 citato (in questo senso da ultimo Consiglio di Stato, sez. III, 9 maggio 2022, n. 3578); peraltro che si applichi il comma 2 o si applichi il comma 4 dell’articolo 2 poco cambierebbe nella fattispecie dato che l’istanza di emersione della ricorrente è stata presentata il 10 luglio 2020 e ella si è recata nel paese di origine nell’agosto 2021.

Alla luce di quanto precede – e indipendentemente dalla sufficienza o meno della giustificazione del viaggio della ricorrente (che comunque appare più che plausibile avendo ella documentato la sua sottoposizione a cure odontoiatriche e non apparendo incongruo che, una volta recatasi nel paese di origine, abbia deciso di trattenervisi per un periodo eccedente le necessità di cura mancando da tale paese da almeno un anno e mezzo) – il diniego di emersione risulta illegittimo e va annullato.

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Si ringrazia l’Avv. Susanna Bologna per la segnalazione ed il commento.