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Protezione speciale in virtù della integrazione socio-lavorativa e per via del suo passato da minore di vittima di tratta

Tribunale di Torino, decreto del 10 giugno 2022

PH: Antonio Sempere (Minori a Ceuta)

Il Tribunale di Torino ha riconosciuto la protezione speciale non solo in virtù della comprovata integrazione socio-lavorativa, ma in primis perché il richiedente ha dichiarato di essere stato mandato dai genitori a Cotonou, Repubblica del Benin, quando aveva circa 14/15 anni, insieme ad un uomo del villaggio di origine in Nigeria e di aver lavorato come domestico per tre anni, senza percepire alcuno stipendio, nonostante l’uomo gli avesse promesso un apprendistato come commerciante. L’ordinanza entra quindi nel merito del fenomeno della tratta dei minori nigeriani.

Il Tribunale di Torino afferma che: “La tratta di esseri umani, in particolare minori, è un fenomeno riscontrato sia in Nigeria che in Benin, con casi di bambini nigeriani sfruttati in Benin e viceversa. Secondo quanto evidenziato dall’articolo 3 del Protocollo addizionale delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata finalizzato a prevenire, reprimere e punire la tratta di esseri umani, in particolare di donne e minori (c.d. “ Protocollo di Palermo”), per avere una situazione di tratta di esseri umani occorre la riunione di tre elementi: azione (reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere persone), mezzi (tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi), scopo (sfruttamento).Tuttavia, un’eccezione è prevista per quanto riguarda i minori: il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’alloggio o l’accoglienza di un minore a fini di sfruttamento, deve essere considerato come “tratta di esseri umani”, anche se ciò non comporta nessuno dei mezzi elencati all’articolo 3.Nel caso di specie, il richiedente ancora minorenne si è trovato a vivere in un Paese diverso dal proprio Paese di origine, in una condizione di sfruttamento, in particolare nel lavoro domestico. Tale circostanza, benché nel caso di specie non rilevi ai fini della protezione internazionale, non essendo più il richiedente minorenne, non correndo un rischio di c.d. retrafficking e non avendo manifestato alcun timore in merito a possibili atti persecutori basati sull’appartenenza al particolare gruppo sociale delle vittime di tratta, rileva tuttavia ai fini della vulnerabilità del soggetto“.

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Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento.


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