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Protezione speciale: la presenza in Italia dal 2017, la buona inclusione e la rete di relazioni sociali giustificano il riconoscimento

Tribunale di L'Aquila, decreto del 31 maggio 2022

Photo credit: Adriano Foraggio (Roma, 10 novembre 2018, manifestazione contro il DL Salvini)

Il Tribunale di L’Aquila riconosce ad un cittadino nigeriano il permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all’art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008, a prescindere dalla valutazione delle condizioni soggettive ed oggettive del richiedente nel paese di origine.

Il Collegio motiva la sua decisione sul presupposto che il ricorrente è presente sul territorio italiano dal 2017, un tempo sufficientemente lungo per crearsi una nuova rete di relazioni sociali nonché per stringere un legame effettivo con il territorio del paese ospitante. In questo lasso di tempo ha dimostrato di essersi perfettamente integrato sul piano lavorativo; ha sempre lavorato con continuità, come risulta dai contratti di lavoro depositati in atti. Risulta essere integrato anche sul piano sociale. Ha una fidanzata in Italia e ha depositato in atti una dichiarazione del referente squadra calcistica, dalla quale emerge che il richiedente dal 26/2/2018 fa parte del Gruppo sportivo/squadra calcio a 11 che è stato tesserato nel campionato 2017/2018 amatoriale Serie A1.

In altri termini, ha dato prova di volersi integrare nel nostro paese sotto molteplici profili. Alla luce di tutto quanto sin qui chiarito “ritiene il Collegio che un eventuale rimpatrio del ricorrente in Nigeria, interromperebbe bruscamente il proficuo percorso di integrazione sin qui compiuto ed aggraverebbe notevolmente la posizione di vulnerabilità in cui già si trova la parte richiedente, ponendosi in aperto contrasto con quel diritto alla protezione della vita privata, sociale e familiare, garantito e riconosciuto dalle fonti interne ed internazionali“.

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Si ringrazia l’Avv. Chiara Maiorano per la segnalazione e il commento.


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