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Respingimento differito alla frontiera – E’ illegittimo adottare tali provvedimenti a seguito di ben 14 giorni sulle cd. navi quarantena

Giudice di Pace di Siracusa, ordinanza del 15 febbraio 2022

Il GdP accoglie l’opposizione e annulla il respingimento, ribandendo la necessità di traduzione del decreto in lingua conosciuta al destinatario e l’obbligo per la PA di informare i soggetti che sbarcano in Italia della possibilità di richiedere protezione internazionale; ma, in particolare, affermando che quando la necessità di pubblico soccorso si protrae per intere settimane con trattenimento sulle navi quarantena, ciò dilata i tempi tra ingresso e adozione del decreto in maniera eccessiva, comportando una privazione della libertà personale sine titulo che rende lo stesso respingimento illegittimo.
Di seguito i vari motivi di accoglimento.

  1. il GdP ha accolto il motivo sulla omessa traduzione del decreto in lingua conosciuta al destinatario, in quanto della mancata traduzione non era stata data alcuna motivazione non risultando accertamenti sulla lingua conosciuta dal ricorrente, né ad un suo possibile analfabetismo, con pregiudizio del diritto di difesa del ricorrente;
  2. il GdP ha evidenziato che la Questura non ha fornito la prova di aver adempiuto all’obbligo di informazione sulla possibilità di richiedere protezione internazionale: tale adempimento ha carattere obbligatorio e se non realizzato “il respingimento è illegittimo, così come il provvedimento di trattenimento”;
  3. infine, il Giudice adito ha sottolineato le differenze tra gli istituti dell’espulsione ex art 13, co.2, lett. a), TUI, del respingimento immediato ex art 10, co.2. lett. a), TUI e del respingimento differito ex art 10, co.2, lett. b), TUI”, affermando che, a seguito delle modifiche all’art.10, co.2, d.lgs. 286/98 apportate con l. 213/18, si è realizzata una equiparazione degli istituti dell’espulsione e del respingimento differito dal punto di vista procedimentale, che ha causato una “totale sovrapponibilità strutturale e funzionale dei due istituti”; al momento l’unico criterio distintivo logico tra i due è quello del tempo trascorso dal momento dell’ingresso illegale: “il Questore dispone il respingimento immediato o differito entro il tempo breve, diversamente subentra la potestà espulsiva del Prefetto”. Il GdP ha dunque evidenziato che, per le modalità con cui è stato realizzato,
    il provvedimento impugnato non poteva rientrare nelle ipotesi di respingimento differito, che ammette la temporanea ammissione nel Paese per necessità di pubblico soccorso, ritenendo che “il trattenimento per intere settimane sulle navi quarantena”, a maggior ragione “se si tratta di un soccorso meramente cautelativo e preventivo, posto che alcuna positività al virus Covid-19 è stata preventivamente acclarata… consente la privazione della libertà personale sine titulo… prima dell’adozione del decreto di respingimento” e questo rende “il rispetto delle garanzie costituzionali … assai debole, perché di fatto si ha una dilatazione temporale del controllo di legalità sulla privazione della libertà personale che non può essere giustificata nemmeno dall’emergenza pandemica”.
    Pertanto, secondo il GdP, “la legittimità del provvedimento di respingimento differito è subordinata alla circostanza che la sua adozione sia intervenuta entro un termine ragionevolmente breve dal fermo dello straniero irregolare”: laddove i tempi tra l’ingresso e l’effettivo respingimento risultino essere non brevi (nel caso de quo: 14 giorni di trattenimento su nave quarantena), il potere stesso di respingimento si estingue, lasciando spazio al diverso potere di espulsione prefettizia.

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Si ringrazia l’Avv. Violetta Lamberti per la segnalazione; il commento è curato insieme alla dott.ssa Giorgia Amato.