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Rifiuto del rinnovo del Pds per assenza dall’Italia superiore a 6 mesi: per il Tar ci sono giustificati motivi connessi alla pandemia da Covid-19

T.A.R. per l'Umbria, sentenza n. 526 del 4 luglio 2022

La Questura di Terni rifiutava il rinnovo del permesso lavoro subordinato a cittadino macedone in quanto assente dal territorio nazionale per due periodi di tempo: dal 7.12.2019 al 4.7.2020; dal 17.7.2020 al 10.10.2020.

La Questura effettua una somma dei due detti periodi ed afferma che l’assenza dal territorio nazionale è stata di 10 mesi. Diversamente, l’art. 13 co 4 DPR 394/1999 riporta che impedisce il rinnovo l’assenza per un periodo continuativo di oltre sei mesi (o superiore alla metà della durata del permesso). Ne consegue che non possono essere sommati tra loro diversi periodi non continuativi, bensì vanno considerati i singoli periodi continuativi. Al riguardo, il secondo periodo essendo inferiore a sei mesi, era irrilevante e non ostacolava il rinnovo. Invece, ad essere rilevante era il primo periodo di circa sette mesi. Però, la citata norma precisa che l’assenza superiore a sei mesi possa essere giustificata da gravi e comprovati motivi.

Più esattamente, il sede di risposta alla comunicazione di preavviso di rigetto, era stato prodotto alla P.A. il biglietto aereo con cui il Ricorrente aveva tentato, nel febbraio 2020, di tornare in Italia. Era stato altresì provato che il volo era stato annullato per motivi sanitari connessi alla pandemia da Covid-19 .In sede di ricorso, sono stati prodotti i comunicati dell’Ambasciata italiana a Skopje del 2020 relativi alle sospensioni dei collegamenti aerei ed alla chiusure delle frontiere tra Italia e Macedonia.

La riapertura è avvenuta il 26.6.2020 e, pochi giorni dopo, il Ricorrente rientrava in Italia. Il Tar Umbria conferma che tale situazione integra un grave e comprovato motivo ex art. 13 co 4 DPR 394/1999.

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Si ringrazia l’Avv. Francesco Di Pietro per la segnalazione ed il commento.