Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Annullata l’espulsione: la PA non ha fornito “adeguata motivazione sulla prevalenza della pericolosità sociale rispetto ai vincoli familiari”

Giudice di Pace Napoli, ordinanza del 4 maggio 2022

Il GdP accoglie il ricorso e annulla il decreto questorio contenente ordine di allontanamento, adottato senza previa adozione e notifica di decreto prefettizio di espulsione, alla luce dei rilevanti e qualificati legami familiari del ricorrente.

Il caso risulta particolarmente interessante, poiché col ricorso in questione era impugnato ordine di allontanamento dal TN adottato dal Questore di Napoli il 14.01.2021 e notificato senza previa notifica di decreto di espulsione.

Nel caso de quo, il destinatario era cittadino straniero in Italia da 15 anni e padre di cittadino italiano. Nel 2015, questi aveva chiesto alla Questura di Napoli il permesso di soggiorno per motivi familiari, richiesta rigettata nel 2017 mentre era detenuto in carcere con decreto notificato nel 2020, avverso cui era pendente ricorso al Tribunale di Napoli.

Il 14.01.2021, contestualmente alla sua scarcerazione, la Questura emetteva e notificava ordine a lasciare il territorio entro 7 giorni, motivato sulla scorta di decreto di espulsione asseritamente adottato e notificato in pari data dal Prefetto. Nelle more della fissazione di udienza dinanzi al GdP, questa difesa aveva chiesto ed ottenuto ordinanza cautelare di sospensione del decreto di rigetto del permesso di soggiorno impugnato innanzi al Tribunale di Napoli, ordinanza che veniva ritualmente prodotta il giorno dell’udienza.

Preliminarmente, il GdP, ritenuto il ricorso avverso decreto di allontanamento ammissibile, ha rilevato che il decreto emesso dal Questore avrebbe dovuto presupporre un decreto di espulsione prefettizio ritualmente notificato, che, nel caso di specie, era di fatto inesistente.

Tanto premesso, il Giudice ha accolto il ricorso alla luce dei documentati e “qualificati” legami familiari del ricorrente (figlio minore italiano e nuova compagna italiana in attesa di secondo figlio del ricorrente) e tenuto conto della pronuncia cautelare di accoglimento del Tribunale. Il GdP ha, difatti, affermato che, sebbene sia “evidente la storia delle condanne penali elencate dalla Questura che ha eccepito la pericolosità sociale del ricorrente”, la PA non ha fornito “adeguata motivazione sulla prevalenza della pericolosità sociale rispetto ai vincoli familiari”. Tali legami, anche ai sensi del novellato art. 19, co.1.1, d.lgs. 286/98 (come mod. dal Dl. 130/2020), determinano l’inespellibilità del ricorrente per garantirne la tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare, comportando l’accoglimento del ricorso a tutela dei legami familiari sui quali “la Questura nulla ha eccepito o contestato né provato il contrario di quanto affermato dal ricorrente né ha fornito alcun elemento atto a contestare tale assunto che appare fondato”.

* Per scaricare l’ordinanza crea un account: scopri come
* Per accedere con le tue credenziali: clicca qui


Si ringrazia l’Avv. Violetta Lamberti del Foro di Napoli per la segnalazione e il commento.