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Annullata revoca di accoglienza nei confronti di un richiedente asilo: viola il principio di proporzionalità e della dignità umana

T.A.R. per Liguria, sentenza n. 722 del 24 agosto 2022

Foto di Carmen Sabello

Il T.A.R. per la Liguria annulla la revoca dell’accoglienza al richiedente asilo richiamandosi alla giurisprudenza europea.

In particolare, secondo i Giudici “Devono trovare applicazione nel caso di specie i principi sanciti dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, 12 novembre 2019, C 233/18, secondo cui l’art. 20, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/33/UE, alla luce dell’articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, va interpretato nel senso che “uno Stato membro non può prevedere, tra le sanzioni che possono essere inflitte ad un richiedente in caso di gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché di comportamenti gravemente violenti, una sanzione consistente nel revocare, seppur temporaneamente, le condizioni materiali di accoglienza, ai sensi dell’articolo 2, lettere f) e g), della menzionata direttiva, relative all’alloggio, al vitto o al vestiario, dato che avrebbe l’effetto di privare il richiedente della possibilità di soddisfare le sue esigenze più elementari. L’imposizione di altre sanzioni ai sensi del citato articolo 20, paragrafo 4, deve, in qualsiasi circostanza, rispettare le condizioni di cui al paragrafo 5 di tale articolo, in particolare quelle relative al rispetto del principio di proporzionalità e della dignità umana”.

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Si ringrazia l’Avv. Alessandra Ballerini per la segnalazione ed il commento.