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Annullato il decreto di espulsione per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa

Corte di Cassazione, ordinanza n. 19843 del 20 giugno 2022

Il cittadino albanese faceva ingresso in Italia dalla Frontiera Marittima del porto di Bari, giusto timbro uniforme Schengen apposto sul passaporto; successivamente, veniva attinto da un decreto di espulsione del Prefetto di Bari con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, con la seguente motivazione: “Rilevato che il cittadino straniero si è trattenuto nel Territorio Nazionale in violazione dell’art. 1, c. 3 della L. 68/2007 [art. 13, c. 2, 1. b) del TUI e successive modificazioni]; valutata la posizione del cittadino straniero sopra indicato, dalla quale emerge che il medesimo è illegalmente presente sul territorio”.
Poiché non vi era la possibilità di eseguire l’accompagnamento coattivo, per mancanza di un vettore, e non vi era la possibilità di trattenerlo presso un CPR, per indisponibilità di posti, il Questore di Bari intimava al ricorrente di lasciare il territorio nazionale nel termine di 7 giorni.

Avverso i predetti provvedimenti veniva proposto ricorso al Giudice di Pace di Bari per i seguenti motivi:

  • Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 3 della L. 68/2007 in combinato disposto con l’art. 13 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 286/91; Violazione dell‘art. 3 della legge n. 241/90; Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.; Violazione dell‘art. 3, 7 e 21 octies c. 2 della legge n. 241/90; Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.; Mancata concessione della partenza volontaria – Violazione di legge. Violazione e mancata applicazione dell’art. 13, comma 4, 5; Violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 4 bis del D.Lgs. n. 286/98; Violazione dell’art. 7 e dell’art. 11, comma 1 della Direttiva CE 115/2008 – disapplicazione del decreto di espulsione; Violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 14 del D.Lgs. N. 286/98.

All’udienza il delegato della Prefettura, senza essere autorizzato, esibiva, nonostante a verbale desse atto di depositare, tre documenti relativi alla posizione sul territorio del ricorrente e, del tutto inaspettatamente, sulla base di tale documentazione riteneva che l’espulsione non era prefettizia ma disposta dall’Autorità Giudiziaria.

Questa difesa, quindi, impugnava e contestava quanto dichiarato a verbale ed asseritamente depositato da controparte, in quanto tardiva ex art. 18 comma 6 del D.Lgs. 150/2011. Inoltre, poiché dalla documentazione esibita erano emerse circostanze nuove e non note nemmeno alla stessa difesa, si avanzava richiesta di un termine per meglio precisare la fondatezza dell’eccezione, in quanto, detta documentazione poteva comunque essere presa in considerazione dal Giudice. Con la memoria autorizzata si ribadiva la tardività della documentazione esibita dalla Prefettura e nel merito si eccepiva che, per giurisprudenza pressoché unanime, l’integrazione postuma della motivazione di un atto amministrativo, realizzata mediante gli atti difensivi predisposti dall’amministrazione resistente, era inammissibile, dovendo la motivazione precedere e non seguire il provvedimento amministrativo, ciò a tutela del buon andamento amministrativo e dell’esigenza di delimitazione del controllo giudiziario ed il Giudice preso atto del deposito della memoria autorizzata si riservava per la decisione.

A scioglimento della riserva assunta, il Giudice, con provvedimento assunto fuori udienza, rimette la causa al ruolo e fissava una nuova udienza autorizzando parte resistente a depositare la documentazione esibita all’udienza precedente indicata a verbale ma non rinvenuta nel fascicolo.

La causa fissata per il 15/09/2020 veniva posticipata al 06/10/2020, così come indicato nel frontespizio del fascicolo processuale, ma poi si teneva effettivamente in data 05/10/2020, senza la partecipazione di questa difesa, non preventivamente avvisata, ed in violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c.

In tale udienza il delegato della Prefettura depositava i tre documenti indicati all’udienza del 23/06/2020 ed il Giudice si riservava per la decisione. In data 03/11/2020, così come riportato sul provvedimento, a scioglimento della riserva assunta il Giudice di Pace rigettava il ricorso.

Avverso detta decisione il ricorrente proponeva ricorso per Cassazione per i seguenti motivi:

  • Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. Violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.pc.; Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. Violazione dell’art. 1 comma 3 della L. 68/2007 in combinato disposto con l’art. 13 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 286/91; Extrapetizione del Giudice di Pace; Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione; Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 comma 4 bis e 14 del D.Lgs. 286/98; Violazione dell’art. 7 e dell’art. 11, comma 1 della Direttiva CE 115/2008.

Con ordinanza la Corte di Cassazione ripercorrendo pedissequamente il ricorso e le memorie difensive accoglieva il ricorso con la seguente motivazione:
(…) con ricorso ex art.13 d.lgs.286/1998 del 22.4.2020, rivolto al Giudice di pace di Bari, (…), cittadino albanese, si è opposto al decreto di espulsione del Prefetto di Bari del 23.3.2020, lamentando una pluralità di violazioni normative con riferimento all’art.1, comma 3, della legge n.68 del 2007, agli artt.3, 7 e 21 octies della legge n.241 del 1990, dell’art.13 del d.lgs. n.286 del 1998 e la mancata concessione di termine per la partenza volontaria. In corso di procedimento, dopo la costituzione della Prefettura, il ricorrente ha eccepito la tardività della documentazione da questa esibita e l’inammissibilità di una integrazione postuma dell’atto amministrativo. Il Giudice di pace con provvedimento depositato il 3.11.2020 ha rigettato il ricorso, a spese compensate, osservando che l’interessato non aveva alcun valido titolo per trattenersi sul territorio nazionale dopo il decorso dei tre mesi previsti dalla legge, escludendo la sussistenza di vizi di motivazione del provvedimento e ritenendo che l’espulsione avesse natura di atto dovuto.
Avverso la predetta ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, intestato alla Prefettura e alla Questura di Bari e loro notificato il 2.1.2021 presso l’Avvocatura generale dello Stato, svolgendo tre motivi.(…)

Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione del principio del contraddittorio ex art.101 cod. proc. civ. Il ricorrente sostiene che il Giudice di pace, sciogliendo la riserva assunta in data 24.8.2020, aveva fissato nuova udienza al 15.9.2020, autorizzando parte resistente a depositare la documentazione indicata nel verbale di udienza del 23.6.2020 e non rinvenuta nel fascicolo; ha poi aggiunto che l’udienza era stata posticipata al 6.10.2020, come indicato nel frontespizio del fascicolo, ma si era tenuta effettivamente il 5.10.2020 senza la partecipazione del ricorrente, non avvisato dell’ulteriore e anticipata data di udienza.

L’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un errore in procedendo, presuppone l’ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (Sez. 6 – 1, n. 23834 del 25.9.2019, Rv. 655419 – 01; Sez. L, n. 20924 del 5.8.2019, Rv. 654799 – 01; Sez. U, n. 20181 del 25.7.2019, Rv. 654876 – 01; Sez. 5, n. 19410 del 30.9.2015, Rv. 636606 – 01).

Il ricorrente non contesta che il precedente differimento di udienza dal 15.9.2020 al 6.10.2020 gli sia stato comunicato; non v’è traccia invece della comunicazione dell’anticipazione di udienza dal 6 al 5 ottobre 2020 e lo stesso Giudice di pace nel provvedimento impugnato mostra di riferirsi alla data ritualmente fissata del 6 ottobre.

È evidente quindi la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa poiché il Giudice ha tenuto l’udienza in assenza di una delle parti costituite, non avvisata, ricevendo documenti dalla parte presente e assumendo la causa a decisione (…)“.

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Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.