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Il rilascio del titolo di viaggio non può essere precluso a chi debba pagare una multa o un’ammenda

Corte di Assise di Appello di Catania, ordinanza del 19 aprile 2022

La Corte d’ Assise di Appello di Catania ha emesso un’importante ordinanza con cui aderisce esplicitamente all’orientamento prevalente (ma non unitario) della giurisprudenza amministrativa, secondo il quale la condizione ostativa al rilascio del passaporto di cui all’art. 3 lett. d) l. 1185/1967 non si applica alle domande di rilascio di documento/titolo di viaggio di cui all’art. 24 d.lgs. 251/2007.

Nel caso in questione la Questura di Roma aveva rigettato la domanda di rilascio del titolo di viaggio presentata da un cittadino somalo, titolare di protezione sussidiaria, in quanto questi, che era stato condannato per associazione a delinquere aggravata e favoreggiamento aggravato dell’immigrazione irregolare, pur avendo integralmente espiato la pena detentiva, non aveva soddisfatto la pena pecuniaria inflitta nei suoi confronti, ricorrendo pertanto la condizione ostativa di cui all’art. 3 lett. d) l. 1185/1967.

La disposizione in questione, contenuta all’interno della normativa in materia di passaporti, preclude il rilascio di tale titolo nei confronti di “coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per  questi  ultimi il nulla osta  dell’autorità  che  deve  curare  l’esecuzione  della sentenza, sempreché la  multa  o  l’ammenda  non  siano  già  state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o  la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto“.

Nel caso di specie, l’ammontare della pena pecuniaria inflitta, in caso di conversione, avrebbe ampiamente superato la soglia di cui alla disposizione citata, ragion per cui la Questura di Roma, la cui tesi è avallata da un orientamento minoritario della giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lazio, Sez. Prima Ter, sent. 9581/2021), aveva ritenuto che il ricorrere di una simile condizione, a prescindere dalla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 24 d.lgs. 251/2007, sarebbe sufficiente a giustificare il rigetto della domanda di titolo di viaggio.

La Corte d’Assise d’Appello di Catania, che in prima battuta aveva negato per la medesima ragione il rilascio del titolo, ha rivisto in sede di opposizione tale avviso, ritenendo necessaria una valorizzazione del citato art. 24, quale espressione di obblighi internazionali superiori, in termini di gerarchia delle fonti, rispetto alla normativa nazionale.

Il comma terzo dell’art. 24 d.lgs. 251/2007 stabilisce infatti che “Il  rilascio  dei  documenti di cui ai commi 1 e 2 è rifiutato, ovvero, nel caso di rilascio, il documento è ritirato se sussistono gravissimi motivi attinenti la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico che ne impediscono il rilascio“. Tale disposizione costituisce diretta espressione dell’art. 28 Convenzione di Ginevra del 1951 e dell’art. 25 § 2 dir. 2011/95/UE, secondo i quali è condizione ostativa al rilascio del documento esclusivamente la sussistenza di “imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico“.

La Corte d’Assise d’Appello di Catania ha ritenuto che la tesi dell’applicabilità dell’art. 3 lett. d) l. 1185/1967 quale presupposto per il rifiuto del documento/titolo di viaggio “è contraria al dettato letterale dell’art. 24 del d.lgs. n. 251/2007“, il quale costituisce “esecuzione da parte del legislatore nazionale di un obbligo internazionale (ex art. 117, 1° comma, Cost.) di tutela dei diritti fondamentali dei rifugiati“. Si sottolinea il ruolo di garanzia della norma sovranazionale, espressione di una “speciale protezione” dei titolari di protezione internazionaleconsistente nel “riconoscimento al massimo grado del diritto alla libertà di uscire dal territorio nazionale e di rientrarvi” e che “preval[e], tranne casi eccezionali, sull’esigenza dello Stato di assicurare l’effettiva esecuzione della condanna penale“. La Corte d’Assise d’Appello di Catania ha in tal modo aderito pienamente all’orientamento prevalente nella giurisprudenza amministrativa (v. in particolare T.A.R. Toscana, Sez. II, sent. 34/2019; T.A.R. Lombardia, Sez. III, sent. 945/2021; T.A.R Campania, Sezione Sesta, sent. 4403/2022).

Sulla scorta di un simile ragionamento, la Corte ha ribadito la natura eccezionale della clausola ostativa prevista dagli artt. 24 d.lgs. 251/2007 e 25 § 2 dir. 2011/95/UE e ritenuto “evidente che il normale esercizio della potestà punitiva dello Stato e la connessa esigenza di assicurare l’effettività della pena (nel caso di specie, peraltro, pecuniaria) per dei comuni reati per cui l’istante ha riportato condanna, non possano rientrare fra i gravissimi motivi attinenti la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico’“. Sulla scorta di ciò è stato concesso il nulla osta richiesto.

Si sottolinea la rilevanza della questione, posto che, come noto, buona parte dei reati disciplinati all’interno del testo unico immigrazione, anche quelli più banali (si pensi, ad es., a quello di cui all’art. 6 co. 3), è contraddistinta da pene pecuniarie di rilevante entità (prevista da sola o unitamente a pena detentiva), la quale risulta pertanto potenzialmente ostativa al rilascio del documento/titolo di viaggio ex art. 24 d.lgs. 251/2007. Il consolidarsi di un orientamento di segno diverso appare importante al fine di affermare la rilevanza della libertà di circolazione ed espatrio (riconosciuta anche dall’art. 2 Prot. 4 C.E.D.U.) con riferimento ai titolari di protezione (internazionale o complementare) che per molteplici ragioni siano impossibilitati ad ottenere il rilascio del passaporto da parte delle autorità dello Stato di provenienza.    

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Si ringrazia l’Avv. Andrea Dini Modigliani per la segnalazione ed il commento.