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Non convalida del trattenimento in CPR a seguito di espulsione: il Giudice considera non strumentale la richiesta di asilo

Due ordinanze del Tribunale di Torino, luglio 2022

CPR di Gradisca D'Isonzo (FVG)

Due pronunce del Tribunale di Torino che non convalidava il trattenimento di due richiedenti protezione internazionale che avanzavano richiesta nel corso del trattenimento presso il C.P.R. di Torino in seguito ad espulsione, per mancanza di strumentalità della domanda di asilo ad evitare l’espulsione.

Il primo caso riguarda un cittadino brasiliano, attinto nel 2017 da decreto di espulsione delle autorità italiane, con domanda di protezione internazionale pendente nel Regno Unito dal 2020, senza esito. Rientrato in Italia per fare visita ai propri familiari, trattenuto in attesa di rimpatrio, faceva domanda di protezione internazionale giudicata non strumentale ad evitare l’espulsione e quindi non idonea a giustificare la richiesta di trattenimento della Questura ex art. 6, c. 3, D. Lgs. 142/2015.

Nel secondo, si tratta della la vicenda di un cittadino nigeriano, già riconosciuto ammissibile alla protezione sussidiaria che in sede di rinnovo del proprio permesso, alla Questura dichiarava testualmente “non necessito più della protezione internazionale, in quanto lavoro come autonomo”. Rigettata tale domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, lo straniero veniva colpito da espulsione e trattenuto in attesa di rimpatrio. Proposta nuova domanda di protezione internazionale, la stessa veniva giudicata non strumentale ad evitare l’espulsione e quindi non idonea a giustificare la richiesta di trattenimento della Questura ex art. 6, c. 3, D. Lgs. 142/2015, “se si tiene conto del fatto che (i) in passato era stato riconosciuto al richiedente lo status di protezione sussidiaria, circostanza che, pur senza entrare nel merito della fondatezza della domanda di protezione, ne esclude senza dubbio la pretestuosità; e (ii) la Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo non ha dichiarato la cessazione dello status di protezione internazionale e si dubita che la rinuncia alla protezione sussidiaria in atti, presentata su modulo prestampato contestualmente alla richiesta di permesso di soggiorno per altro titolo, possa costituire una “rinuncia espressa” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 34 d.lgs. 25/2008”.

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Si ringraziano gli avv.ti Andrea Scozzaro e Giacomo Venesia del Foro di Torino per le segnalazioni.