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Annullata l’espulsione, il decreto era spropositato considerata anche la situazione nel Paese di origine tra pandemia e terremoto

Giudice di Pace di Bari, ordinanza del 26 luglio 2022

Il cittadino albanese faceva ingresso in Italia in data 09/05/2019 dalla Frontiera Marittima del porto di Bari, giusto timbro uniforme Schengen apposto sul passaporto, così come confermato dal provvedimento espulsivo; in data 23 marzo 2020, veniva attinto da un decreto di espulsione del Prefetto di Bari con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, con la seguente motivazione:

Rilevato che il cittadino straniero si è trattenuto nel Territorio Nazionale in violazione dell’art. 1, c. 3 della L. 68/2007 [art. 13, c. 2, 1. b) del TUI e successive modificazioni]; valutata la posizione del cittadino straniero sopra indicato, dalla quale emerge che il medesimo è illegalmente presente sul territorio”.

Poiché non vi era la possibilità di eseguire l’accompagnamento coattivo, per mancanza di un vettore, e non vi era la possibilità di trattenerlo presso un CPR, per indisponibilità di posti, il Questore di Bari intimava al ricorrente di lasciare il territorio nazionale nel termine di 7 giorni.

l provvedimenti venivano impugnati ma il Giudice di Pace rigettava il ricorso; avverso detta ordinanza veniva proposto ricorso per Cassazione; all’esito del procedimento, con Ordinanza n. 19843/2022 depositata il 20/06/2022, la Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, cassava il provvedimento impugnato e rinviava la causa al Giudice di Pace di Bari, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Riassunto il procedimento dinanzi al Giudice di Pace di Bari in data 22.07.2022 veniva accolto il ricorso ed annullato il decreto di espulsione con la seguente motivazione: “… l’ingresso in area Schengen documentato dal timbro sul passaporto surroga la dichiarazione di presenza (nel termine di 8 giorni dall’ingresso in Italia) e quindi non sussiste la violazione dell’art. 1 della legge n. 68/2007 (anche alla luce della circolare del Ministero dell’interno n. 400/C/2007); infatti, riguardo la modalità di presentazione della dichiarazione di presenza la P.A. ha precisato che “… lo straniero, proveniente da Paese che non applicano l’accordo di Schengen assolva l’obbligo di rendere la dichiarazione di presenza .. all’atto di ingresso nel territorio dello Stato, presentandosi ai valichi di frontiera, ove è apposta l’impronta del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio…“.

Inoltre, il Giudice ha considerato anche la situazione emergenziale dell’Albania per la pandemia Covid-19 e il terremoto del 2019.

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Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione.