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Emersione 2020 – Eventuali carenze delle comunicazioni tra le PA non possono tradursi in ragioni di difficoltà a carico dei cittadini

Consiglio di Stato, sentenza n. 466 del 24 febbraio 2022

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Photo credit: Giovanna Dimitolo (Presidio a Milano, marzo 2021)

Il caso riguarda un cittadino albanese che si è visto rigettare dalla Prefettura di Parma l’istanza di emersione da lavoro irregolare presentata in suo favore dal datore di lavoro a causa di una segnalazione SIS in Svizzera riscontrata dalla Questura.

Nel corso del procedimento, il ricorrente aveva presentato tramite il suo legale istanza di cancellazione all’Ufficio federale della Polizia di Berna e depositato presso la Prefettura osservazioni documentali chiedendo di sospendere provvisoriamente la decisione che non veniva accordata. Nel frattempo veniva però cancellata la segnalazione nella banca dati SIS, senza che ciò fosse tenuto conto o verificato dalla pubblica amministrazione.

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso sollecitando la Prefettura a rinnovare il provvedimento, sottolineando che “la stretta sequenza temporale nella successione degli atti non ha, in tutta evidenza, trovato utile riscontro nella circolazione delle informazioni fra le Amministrazioni coinvolte nel procedimento, conducendo lo Sportello Unico dell’Immigrazione presso la Prefettura di Parma ad emettere il provvedimento di diniego quando la causa ostativa all’accoglimento dell’istanza era già venuta meno dall’11 novembre (…).

Pur comprendendo come la gestione dei flussi documentali tra le Pubbliche amministrazioni non sempre riesca ancora a giovarsi di un sistema idoneo ad assicurare il controllo dei procedimenti, il Collegio ritiene tuttavia che eventuali carenze delle comunicazioni tra le Pubbliche Amministrazioni non possano tradursi in ragioni di difficoltà a carico dei destinatari ultimi delle loro attività né tantomeno possano autorizzare l’adozione di provvedimenti in cui tali disfunzioni sono superate, sino ad assorbire, dall’esigenza di “non causare ingiustificato ritardo allo svolgimento dell’attività amministrativa”, come vuole il provvedimento di diniego adottato (…).
Provvedimento che, a questi effetti, appare privo di una motivazione esaustiva ed adeguata, come vuole l’art. 3 della l. 7 agosto 1990 n. 241 (…)“.

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Si ringrazia l’Avv. Gentian Alimadhi del Foro di Parma per la segnalazione.