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Emersione / regolarizzazione: il reato di ingresso e soggiorno illegale è estinto ai sensi dell’art. 103 c. 7 del D.L. n. 34/2020

Giudice di Pace, sentenza n. 224 del 14 dicembre 2021

Il Giudice di Pace di Trani ha assolto un cittadino albanese dall’imputazione di cui all’art. 10 bis del D.Lgs. 286/1998, in quanto faceva ingresso e si tratteneva nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 286/1998, particolare per la mancanza delle condizioni di cui all’art. 4 di tale legge.

L’imputato risultava aver fatto ingresso in Italia in data 15.12.2018 dalla Frontiera Marittima del porto di Bari, giusto timbro uniforme Schengen apposto sul passaporto, così come riportato anche dalla Questura – Ufficio Immigrazione, “è entrato nel territorio dello Stato in data 15/12/2018 (frontiera Scalo Marittimo di Bari)”; successivamente, in data 6.05.2020 (in piena pandemia), egli veniva fermato a Trani in Piazza Dagostino da agenti del – Squadra Volante – Questura di Bari ed accompagnato presso gli uffici del Commissariato di Trani.
In quella sede veniva identificato, declinava le sue generalità ed affermava di vivere in Trani con la nonna paterna che risiede regolarmente in Trani; veniva trattenuto presso i predetti uffici per diverse ore, ed all’esito gli veniva notificato il decreto di espulsione emesso dal Prefetto del BAT unitamente all’ordine del Questore di Bari di lasciare il territorio nazionale nel termine di 7 gg., e denunciato per il reato di cui all’art. 10 bis del D.Lgs. n. 286/98, nonostante fosse noto che l’Albania avesse proclamato lo stato
di calamità naturale e disposto, a partire dal 10 marzo, il blocco totale dei collegamenti aerei e marittimi da/per l’Italia, con tutte le relative limitazioni del caso; nel mese di giugno 2020 veniva avanzata in suo favore richiesta di emersione del lavoro irregolare prevista per i cittadini extracomunitari che nelle more otteneva con il rilascio del permesso di soggiorno.

La difesa dell’imputato discuteva il caso rilevando in particolare che il comma 17 dell’art 103 del D.L. n. 34/20220 “c.d. sanatoria”, prevede l’estinzione del reato e degli illeciti amministrativi allorché lo straniero, alla stregua della citata legge, regolarizza la propria posizione chiedendo il rilascio del permesso di soggiorno e sottoscrivendo un contratto di lavoro, come avvenuto nel caso in esame e produceva la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno e la carta di identità ottenuta dal comune di residenza.

Quindi, alla luce degli elementi probatori prodotti in giudizio, il GDP di Trani dichiarava il reato contestato all’imputato estinto ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020.

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Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.