Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza
/

Il rinnovo del permesso di soggiorno non può essere rifiutato quando ci sono «irregolarità amministrative sanabili»

Consiglio di Stato, sentenza del 19 maggio 2022

PH: Valentina Nessenzia

Il Consiglio di Stato con questa sentenza ribadisce un principio che dovrebbe essere tenuto in considerazione da qualsiasi Questura.

In particolare, sottolinea che “Ai sensi dell’art. 6 della l. n. 241/1990, il responsabile del procedimento è tenuto a chiedere le integrazioni documentali utili alla più completa istruttoria procedimentale, non potendosi limitare ad addurre l’incompletezza dei documenti posti a supporto dell’istanza per concludere nel senso dell’adozione di un provvedimento negativo, senza aver prima posto il soggetto istante in condizione di completare l’istanza in questione“.

Nel merito specifica che “Il dovere della Pubblica Amministrazione di attivare il soccorso istruttorio, già contemplato nella legge generale sul procedimento amministrativo, è peraltro confermato dalla disciplina speciale contenuta nell’art. 5, co. 5, del d.lgs. n. 286/1998, in forza del quale il rinnovo del permesso di soggiorno è rifiutato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, «sempre che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili».

La disposizione è chiara nel ritenere che la presenza di irregolarità amministrative sanabili non sia di per sé sufficiente a legittimare il provvedimento reiettivo dell’istanza di rinnovo del titolo di soggiorno.

L’attivazione del soccorso istruttorio, che assume i connotati di un atto doveroso e non meramente facoltativo, si giustifica in ragione dell’esigenza che l’Amministrazione, in attuazione del dovere di buona fede, tenga in debita considerazione l’interesse del privato al rilascio del provvedimento. Un simile obiettivo, peraltro, risulterebbe vanificato ove si ritenga che l’autorità competente, pur avendo attivato il soccorso istruttorio, non abbia il dovere di reiterare la notifica della richiesta di integrazione documentale a seguito di un unico tentativo risultato vano. Tanto più l’obbligo di reiterare la notifica si impone se, come nel caso di specie, vi siano fondati motivi di ritenere sussistenti i requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno. Infine, a conferma della descritta evoluzione si pone l’art. 1, comma 2-bis, della l. n. 241/1990, il quale dispone che «i rapporti tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede» (comma aggiunto dall’art. 12, comma 1, legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76).

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha avuto modo di ricordare che «la disposizione ora richiamata ha positivizzato una regola di carattere generale dell’agire pubblicistico dell’amministrazione, che trae fondamento nei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento (art. 97, comma 2, Cost.) e che porta a compimento la concezione secondo cui il procedimento amministrativo – forma tipica di esercizio della funzione amministrativa – è il luogo di composizione del conflitto tra l’interesse pubblico primario e gli altri interessi, pubblici e privati, coinvolti nell’esercizio del primo. Per il migliore esercizio della discrezionalità amministrativa il procedimento necessita pertanto dell’apporto dei soggetti a vario titolo interessati, nelle forme previste dalla legge sul procedimento del 7 agosto 1990, n. 241. Concepito in questi termini, il dovere di collaborazione e di comportarsi secondo buona fede ha quindi portata bilaterale, perché sorge nell’ambito di una relazione che, sebbene asimmetrica, è nondimeno partecipata ed in ragione di ciò esso si rivolge all’amministrazione e ai soggetti che a vario titolo intervengono nel procedimento» (Cons. St., Ad. Plen., 29 novembre 2021, n. 19)“.

Nel caso di specie il ricorrente titolare di permesso per lavoro autonomo, seppure regolarmente assunto con contratto a tempo indeterminato presenta domanda di rinnovo per lavoro autonomo. Il ricorrente era stato condannato dalla Corte di Appello di Salerno per il reato di violazione delle norme sul diritto d’autore, di cui alla Legge 633/1941.

La Questura di Salerno inviava il preavviso di rigetto che non è stato recapitato per irreperibilità. Dopo circa un anno, a mezzo raccomandata con allegata la documentazione attestante il lavoro subordinato svolto si evidenziava di essere caduto in errore nel presentare la domanda per lavoro autonomo in quanto si voleva richiedere il permesso di soggiorno UE di luogo periodo o in subordine il permesso per lavoro subordinato.

Il provvedimento è stato impugnato dinanzi al TAR di Salerno, il quale ha rigettato in primis la richiesta di sospensiva e successivamente il ricorso.

La sentenza del Tar è stata impugnata dinnanzi al Consiglio di Stato, il quale ha rigettato sospensiva, ma ha accolto il ricorso.

* Per scaricare la sentenza crea un account: scopri come
* Per accedere con le tue credenziali: clicca qui


Si ringrazia l’Avv. Gerardina Turco per la segnalazione.