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Protezione speciale a seguito di domanda reiterata di asilo: la Commissione valuta il positivo inserimento sociale del richiedente

Commissione Territoriale di Catania, decisione del 28 settembre 2021

La Commissione Territoriale di Catania riconosce la protezione speciale ad un richiedente proveniente dal Gambia.

Il richiedente, dopo un primo diniego, aveva esaurito negativamente anche tutti i gradi di giudizio e, in cerca di lavoro, si era spostato dalla Sicilia alla Calabria, prima nella piana di Gioia Tauro per la raccolta degli agrumi e poi a Nocera Terinese per la raccolta della cipolla.

Intanto formalizzava richiesta reiterata di protezione internazionale presso la Questura di Catanzaro sulla base del percorso integrativo intrapreso e veniva convocato nuovamente dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Catania.

Nel corso dell’audizione forniva piena prova dell’integrazione abitativa e lavorativa nel nostro paese e dell’assenza di legami con il paese d’origine, producendo una dettagliata memoria e copiosa documentazione.

La Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Catania riconosceva dunque la protezione speciale “ritenendo che, nel caso di specie, esistono fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare così come sancito al comma 1.1, terzo e quarto periodo dell’art. 19 del D. Lgs. 286/1998 e ss.mm.ii, poiché il richiedente si trova nel territorio nazionale ed ha allegato documentazione attestante un percorso di integrazione già avviato, né si ravvede l’evidenza di significativi legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d’origine. Si ritiene, pertanto, che il suo rimpatrio potrebbe determinare <<la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d’integrazione raggiunto nel paese d’accoglienza>> (Cass. I Sez. Civ., 23 Febbraio 2018, n. 4455)”.

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Si ringrazia l’Avv. Santino Piccoli per la segnalazione e il commento.


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