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Protezione speciale al richiedente senegalese per buona integrazione e tutela del diritto al rispetto della propria vita privata

Tribunale di Torino, decreto del 2 agosto 2022

Photo credit: Carmen Sabello

Il Tribunale di Torino ha riconosciuto in favore di un cittadino senegalese il diritto alla protezione speciale ai sensi dell’art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008, in considerazione del fatto che l’allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata garantita dall’art. 8 CEDU.

Il Collegio ha opportunamente richiamato la Relazione Illustrativa al D.L. n. 130/2020 che, come noto, ha modificato l’art. 19 D.gs. n. 286/98 (commi 1.2. e 1.2). Si legge nella citata Relazione illustrativa che “l’intervento normativo risponde all’esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all’epoca apportata all’articolo 5, comma 6 del TUI, si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall’art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall’Italia”.

Tale richiamo normativo, precisano i giudici, “assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell’individuo e le sue aspettative e prerogative individuali”.

Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell’articolo 19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato “a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell’effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d’origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti”.

Nel caso di specie, il richiedente ha provato in giudizio un notevole grado di integrazione nel tessuto socioeconomico (“regolarità e continuità nel tempo del contratto di lavoro”; “autonomia abitativa”), una buona padronanza della lingua italiana (“aspetto che senz’altro concorre a comprovare il suo positivo inserimento”), l’assenza di precedenti penali e/o carichi pendenti. Egli pertanto “ha realizzato un grado adeguato di integrazione nel tessuto socio-economico in Italia da determinare l’accoglimento dell’invocata istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale alla luce del fatto che l’allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata”.

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Si ringrazia l’Avv. Lorenzo Chidini per la segnalazione e il commento.


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