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Reato di reingresso in assenza di autorizzazione: assolto il cittadino albanese per particolare tenuità del fatto

Corte di Appello di Bari, sentenza n. 1384 del 30 maggio 2022

La Corte di Appello di Bari ha assolto il cittadino albanese dal reato di cui all’art. 13 co. 13 e 14 D. Lgs 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche (legge n. 189/2002 e legge n. 271/04), perché, attinto da provvedimento di espulsione del Prefetto della Provincia di Reggio Emilia datato 21.9.2010, eseguito in pari data con accompagnamento presso lo scalo aereo tramite l’Ufficio Polizia di Frontiera di Roma Fiumicino, rientrava in data 1.03.2015 nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministero dell’interno prima del termine di cinque anni anziché dieci come indicato nel succitato decreto.

Con l’appello in atti la difesa chiedeva la riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Bari, invocando il proscioglimento nel merito, in subordine applicazione dell’art. 131 bis c.p. .

Ad avviso della Corte l’appello appariva fondato con riferimento alla invocazione dell’art. 131 bis c.p.. Il fatto complessivamente ascritto all’imputato appariva riconducibile ad una particolare tenuità non solo sotto il profilo edittale, ma anche sotto il profilo strettamente fattuale, essendo l’imputato sostanzialmente incensurato e motivato nel suo rientro nel territorio nazionale da necessità lavorative.

In riforma della sentenza di condanna emessa in primo grado dal Tribunale di Bari la Corte di appello assolveva il cittadino albanese dal reato ascrittogli per particolare tenuità del fatto ex art.131 bis c.p. .

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Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.