Si tratta della vicenda di un cittadino americano che instava per la fissazione di appuntamento per la presentazione di una domanda di rilascio di un permesso per calamità presso la Questura di Torino: a fronte dell’assenza di un protocollo per la ricezione di tale domanda, la Questura di Torino rimaneva inerte per mesi, pregiudicando l’esercizio del diritto dell’interessato.
Si agiva quindi contro il silenzio dell’Amministrazione avanti al TAR e in seguito al Consiglio di Stato.
Tuttavia, secondo la giurisdizione amministrativa, contro il silenzio dell’Amministrazione in relazione ad una richiesta di appuntamento per il rilascio del permesso di soggiorno non è esperibile il rimedio ex art. 117, D. Lgs. 104/2010. A detta del Consiglio di Stato bisogna invece agire con “esposti, denunce, etc.”.
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Si ringraziano gli Avv.ti Andrea Scozzaro e Giacomo Venesia del Foro di Torino per la segnalazione.