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Riconoscimento protezione internazionale alle donne vittime di tratta: il giudizio di credibilità assume un ruolo diverso

Tribunale di Firenze, decreto del 4 agosto 2022

Foto tratta da Sea-Watch

Il Tribunale ordinario di Firenze riconosce lo status di rifugiata alla ricorrente di nazionalità nigeriana, accogliendo la tesi dei difensori Stella Arena e Martina Stefanile e ritenendo che “nei giudizi che riguardano l’espatrio e le richieste di protezione internazionale delle donne nigeriane, la non credibilità delle dichiarazioni o di parte di esse, costituiscono elemento di prova dell’assoggettamento al traffico per prostituzione“. 

La richiedente avanzava domanda di protezione internazionale nel 2015 e sosteneva l’audizione personale soltanto nel 2019, essendosi a lungo resa irreperibile. La Commissione Territoriale rigettava la domanda di protezione ritenendo il racconto non credibile e contraddittorio, e riconosceva permesso di soggiorno per casi speciali ex art. 19 TUI. Gli Avvocati Arena, Stefanile e Sabatino impugnavano il provvedimento chiedendo il riconoscimento delle protezioni superiori ed il Tribunale fiorentino ribaltava le conclusioni della Commissione Territoriale, ritenendo che gli indicatori di tratta fossero già ampiamente presenti nel narrato della richiedente in sede di audizione presso la Commissione.

Nello specifico il Giudice censurava il giudizio di credibilità emesso dalla CT, ritenendo che: “tipico del percorso delle donne provenienti dalla tratta è anche l’abbandono precoce del centro di accoglienza senza giustificato motivo. Il giudizio di credibilità assume infatti, in questa controversia, un ruolo diverso: non è la credibilità a consentire di ritenere dimostrato il fatto costitutivo del diritto, ovvero la tratta, ma la non credibilità ad essere indizio, fatto presuntivo, insieme ad altri, sintomatico della tratta. Qui sta un apparente paradosso che può condurre il giudicante a direzioni non corrette ed a negare protezione amministrativa o giurisdizionale, quando invece la vittima non può non trovare protezione giuridica, visto il livello elevatissimo di vulnerabilità“.

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Si ringraziano l’Avv. Martina Stefanile e l’Avv. Stella Arena per la segnalazione e il commento.


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