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Il cittadino straniero ha radicato dal 2020 la propria vita in Italia: riconosciuto il permesso di soggiorno per protezione speciale

Tribunale di Firenze, decreto del 26 ottobre 2022

Photo credit: Angelo Aprile

Il Tribunale accoglie il ricorso ex art. 702-bis con contestuale ordine di rilascio del “permesso di soggiorno per motivi umanitari con la dicitura ‘casi speciali’“.

In particolare, il ricorrente aveva fatto ingresso in Italia nell’anno 2020 con regolare visto di lavoro stagionale. Successivamente, lo stesso, avendo trasformato il proprio rapporto di lavoro da “tempo determinato” a “tempo indeterminato”, presentava erroneamente istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato tramite kit postale. Allo stesso veniva notificato preavviso di rigetto dell’istanza con richiesta di produrre il visto di ingresso oppure la quota di lavoro SUI. All’epoca, in assenza dell’emanazione dei c.d. decreti-flussi, risultava impossibile richiedere il nulla osta alla conversione

Considerato che con la memoria difensiva il cittadino straniero poteva avanzare – sussistendone i presupposti – richiesta di rilascio di altra tipologia di titolo di soggiorno, il medesimo faceva istanza di rilascio di permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 19 comma 1.2 del D. Lgs. 286/1998. Tale istanza, tuttavia, a seguito di parere negativo della Commissione territoriale, veniva rigettata e il ricorrente presentava ricorso al Tribunale di Firenze – Sezione specializzata chiedendo il rilascio del permesso di soggiorno c.d. per protezione speciale.

Il Tribunale di Firenze ha accolto il ricorso soffermandosi, in particolare, sul concetto di “vita privata” e su quello di “vita familiare”. Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’art. 19 comma 1.1 nella nuova formulazione introdotta dal D.L. 130/2020 avendo il ricorrente radicato la propria vita privata in Italia e ritenendo, pertanto, un suo allontanamento dal territorio italiano sproporzionato dalle esigenze di tutela protetta dall’art. 8 CEDU.

Si ringrazia l’Avv. Ada Alia per la segnalazione e il commento.