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In materia di immigrazione il Giudice deve valutare anche le circostanze sopravvenute in corso di causa

Consiglio di Stato, sentenza n. 6009 del 14 luglio 2022

Foto di Angelo Aprile

Il processo amministrativo da processo sull’atto a processo sul rapporto sostanziale.

Il caso

Un ragazzo straniero di circa 30 anni, chiedeva la “carta di soggiorno” e gli veniva negata a causa di una condanna ostativa ai sensi dell’art. 4 TUI (609 bis) per un fatto commesso quando lo stesso era minorenne. La Questura rigettava la carta di soggiorno e riteneva di non dover concedere neppure un ordinario permesso di soggiorno.

Il cittadino straniero impugnava il provvedimento dinnanzi al TAR che respingeva il ricorso. Lo stesso allora impugnava la sentenza dinnanzi al Consiglio di Stato, che dopo aver rigettato l’istanza di sospensiva accoglieva il ricorso. Nelle more del procedimento giudiziario il ragazzo aveva ottenuto l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 167 c.p.

La sentenza

Il Consiglio di Stato ritiene che sia oramai datata, quantomeno in tema di immigrazione, la concezione del processo amministrativo come meramente impugnatorio in cui al centro della valutazione del Giudice sta solo la legittimità dell’atto al momento della sua adozione.

Questa impostazione, non sempre risulta adeguata nelle ipotesi in cui oggetto del giudizio sono diritti fondamentali della persona umana.

Dunque anche il processo amministrativo tende a trasformarsi “da giudizio amministrativo sull’atto, teso a vagliarne la legittimità alla stregua dei vizi denunciati in sede di ricorso a giudizio sul rapporto regolato dal medesimo atto, volto a scrutinare la fondatezza della pretesa sostanziale azionata”.

“Nella specifica materia dell’immigrazione, il giudizio amministrativo come giudizio sulla situazione giuridica soggettiva e non solo sull’atto impugnato, impone dunque la valutazione degli elementi che si sono effettivamente concretizzati nelle more tra l’istanza presentata, il suo esame da parte dell’amministrazione e il giudizio dinanzi al Giudice, specie quando ci sono gli elementi per il riconoscimento di altro titolo di soggiorno perché, se è vero che questi non potevano incidere sull’atto, incidono sulla situazione giuridica dell’appellante e la loro mancata valutazione può comprometterla irrimediabilmente, arrecando un pregiudizio a diritti fondamentali della persona umana”.

Sulla base di queste premesse il Consiglio di Stato ritiene rilevante la circostanza sopravvenuta in corso di causa del provvedimento del Tribunale dei Minori di estinzione dei reati oggetto della condanna della Corte d’Appello di Bologna che anche se non conoscibili perché non esistenti al momento dell’adozione dell’atto, comunque hanno modificato la situazione giuridica dell’appellante, e potrebbero condurre ad una nuova valutazione ed un differente esito procedimentale.

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Si ringrazia l’Avv. Nicola Laghi per la segnalazione e il commento.