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Nigeria – Anche elementi contraddittori e frammentari costituiscono indicatori di essere vittima di tratta

Tribunale di Venezia, decreto del 21 luglio 2022

Il Tribunale di Venezia accertava e dichiarava il diritto di una richiedente nigeriana allo status di rifugiata, ritenendo credibile quanto riferito in merito alle violenze subite in Nigeria e il viaggio in Libia organizzato dalla Madame.

Le dichiarazioni della ricorrente, nonostante non soddisfino pienamente i criteri di specificità, di dettaglio e di coerenza interna ed esterna del metodo da adottarsi nell’esame della domanda di protezione internazionale, sono state valutate positivamente dal Collegio, in quanto sono emersi molteplici circostanze coincidenti con gli specifici indicatori riferibili alle donne nigeriane vittime di tratta delle Linee Guida per le Commissioni Territoriali.

La stessa contraddittorietà e frammentarietà del racconto offerto in relazione ai motivi alla base della partenza dalla Nigeria costituiscono un ulteriore indicatore.

Pertanto, il Tribunale ritiene che la domanda di protezione internazionale deve essere accolta e che alla ricorrente possa essere riconosciuto lo status di rifugiato in applicazione della art 1, comma 2, della Convenzione di Ginevra, considerato inoltre il conseguente rischio di re-trafficking.

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Sintesi redatta dalla Dott.ssa Yvonne Valerio per lo Studio Legale Pernechele.

L’avv. Chiara Pernechele ringrazia le operatrici legali che hanno assistito la richiedente, l’Associazione Perilmondo Onlus, e la dott.ssa Noemi Galleani.


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