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Nigeria – Riconosciuto lo status di rifugiata in quanto vittima di matrimonio forzato e tratta

Tribunale di Bari, decreto del 21 luglio 2022

Il Tribunale di Bari riconosce lo status di rifugiata ad una cittadina nigeriana vittima di matrimonio forzato, tratta al fine dello sfruttamento sessuale e violenze durante la prigionia in Libia.

A fronte della genericità della narrazione censurata dalla Commissione territoriale (sia con riferimento alla vicenda del matrimonio forzato, al tipo di maltrattamenti subiti, alle modalità del viaggio che la conduceva prima in Libia e poi in Italia) il Tribunale valorizza l’audizione della ricorrente in sede di udienza ove sono emerse circostanze atte a evidenziare il coinvolgimento, nella vicenda dalla ricorrente raccontata, di persone appartenenti a un’unica realtà criminale, use a sfruttare ragazze nigeriane.

Afferma il Tribunale che “La tardiva emersione di tali circostanze precedentemente non dichiarate in sede amministrativa per il timore di ripercussioni sui propri familiari, è riconducibile alla particolare vulnerabilità della ricorrente, all’epoca ancora in contatto con la donna che l’aveva indotta a partire per l’Europa, prospettandole una vita migliore e la possibilità di trovare un lavoro, tenuto conto dello sforzo compiuto dalla ricorrente per meglio ricostruire la propria vicenda. 

Nel caso in esame, pur a fronte dei profili di genericità evidenziati dalla Commissione, segnatamente alle asserite vicende da ricondursi al padre della ricorrente che voleva forzarla, appena diciannovenne, a un matrimonio con un uomo di oltre quarantacinque anni più anziano e alla sua morte, avvenuta prima della celebrazione delle nozze, con il figlio di costui, dall’audizione della ricorrente sono emerse circostanze coincidenti con gli specifici indicatori riferibili alle donne nigeriane vittime di tratta, identificati dalle Linee Guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale allegate al Piano Nazionale di azione contro la tratta“.

Importante altresì l’affermazione in ordine al pericolo di retraffiking della ricorrente, la quale potrebbe essere soggetta a ritorsioni in danno proprio e/o di essere nuovamente spinta ad entrare nel circuito del trafficking anche “considerando che, la vulnerabilità, così come il rischio di essere nuovamente vittime di traffico di esseri umani, aumenta notevolmente quando, come nel caso in esame, il debito di viaggio non è stato interamente saldato”.

Si ringrazia l’Avv. Dario Belluccio per la segnalazione e il commento.


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