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Reddito di cittadinanza e requisito dei 10 anni di residenza: è sufficiente la residenza di fatto

Tribunale di Roma, ordinanza del 27 settembre 2022

Un ricorso presentato come azione civile contro la discriminazione al tribunale del lavoro di Roma contro la revoca del reddito di cittadinanza ad una cittadina rumena residente di fatto in Italia da più di 10 anni ma priva di iscrizione anagrafica decennale.

Il giudice ha valorizzato tutti i documenti allegati (medici, lavorativi, scolastici del figlio, etc) che dimostrano come già dal 2008 la ricorrente fosse presente in modo ininterrotto e continuativo in Italia, confermando che ai fini del requisito di residenza decennale richiesto per il RdC non bisogna intendere l’iscrizione anagrafica ma la residenza di fatto (come precisato anche nelle note del Ministero del Lavoro). 

In particolare, si legge nell’ordinanza: “Nel merito, il ricorso può trovare accoglimento, in quanto, ad avviso del Tribunale, vi sono riscontri oggettivi sufficientemente attendibili della presenza in Italia della ricorrente nel territorio italiano per almeno un decennio, prima della presentazione della domanda del 7.4.20, di cui gli ultimi due in maniera continuativa, essendo condivisibili le argomentazioni espresse dall’ufficio legislativo del Ministero del lavoro, nelle note del 19.2.20 e del 14.4.20, richiamate in ricorso, poi ribadite dalla nota del 21.12.21, richiamata dalla difesa dell’Inps, secondo cui il requisito della residenza in questione va inteso in senso sostanziale, consentendo agli interessati di fornire riscontri obiettivi e univoci che dimostrino l’effettività di tale residenza anche se non risultante dai registri anagrafici, in linea con i principi comunitari che vietano qualsiasi forma di discriminazione, anche indiretta, fondata sulla nazionalità (art 45 TFUE, art 14 CEDU, art 21 CDFUE).”

Conseguentemente, è stato ordinato all’Inps di riammettere la cittadina comunitaria al beneficio del reddito di cittadinanza in godimento al momento della revoca.

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Si ringrazia l’avv. Federica Remiddi per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito con le avv.te Giulia Crescini e Cristina Laura Cecchini.