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Revoca del reddito di cittadinanza: diffida al Comune di Saviano (NA) per prassi discriminatoria

Lo sportello delle associazioni YaBasta! e Nova Koine di Scisciano: «Vi spieghiamo il perché»

Le associazioni YaBasta! e Nova Koine di Scisciano, città metropolitana di Napoli in Campania, hanno deciso attraverso lo studio legale Esposito di Napoli di diffidare legalmente il Comune di Saviano per la gestione della piattaforma GEPI nella convalida dei requisiti necessari per beneficiare del reddito di cittadinanza.

Le associazioni hanno ricevuto molte segnalazioni da cittadini stranieri che si sono visti revocare il contributo del reddito di cittadinanza in modo illegittimo dall’ufficio Gepi del Comune.

«Abbiamo più volte segnalato la prassi illegittima e discriminatoria messa in atto dall’ufficio e dal dirigente. 1. Nonostante alcuni incontri con il Sindaco, l’Assessore ed il consulente legale del comune, dopo oltre 8 mesi l’ufficio ci ha risposto con due note che non affrontano nel merito la questione giuridica ed anzi la rimandano a casi completamente diversi che nulla hanno in comune con quelli da noi presentati», spiegano i referenti dello Sportello Diritti.

«Diffidare per discriminazione l’amministrazione di un comune che sulla carta si pone come appartenente all’ala progressista – proseguono – ci amareggia molto e pensiamo rappresenti una brutta macchia per la storia dei territori dell’area nolana ed in particolare del comune di Saviano che vede una grande presenza produttiva e partecipativa di persone di origine migrante».

Le associazioni ribadiscono che non faranno alcun passo indietro nella tutela dei diritti ma saranno «ben contenti di fare passi in avanti assieme a tutte le istituzioni sinceramente democratiche».

Di seguito la sentenza chiara e netta del Tribunale Ordinario di Torino – Sezione lavoro, nella causa iscritta al n. 906/2022 :

  • La norma non impone limiti temporali alla rilevanza dei periodi di residenza, richiedendo unicamente la continuità negli ultimi due anni, che nella fattispecie è pacifica, e la residenza complessivamente superiore a dieci anni. Con circolare del 14 aprile 2020 n. 3803 , il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito che il requisito della residenza protratta per 10 anni deve intendersi riferito alla effettiva presenza del richiedente sul territorio italiano e non alla iscrizione anagrafica, consentendo all’interessato di fornire prova della sua presenza anche in assenza di iscrizione. L’attestazione come risultante dai registri anagrafici costituisce quindi una mera presunzione del luogo di residenza del destinatario superabile con altri “oggettivi ed univoci elementi di riscontro“ consentiti dall’ordinamento. Si tratta di elementi di riscontro che attestano la regolare presenza sul territorio quali un contratto di lavoro, l’ estratto conto contributivo dell’INPS, documenti medici, scolastici o contratto di affitto o ancora vecchi permessi di soggiorno, ecc..”. (in allegato);

  1. La vertenza è portata avanti in molti comuni, qui nello specifico cosa sta accadendo: Revoche del reddito di cittadinanza: si consideri la residenza “di fatto” non quella anagrafica