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Vademecum sui tirocini formativi per cittadini non comunitari residenti all’estero

A cura della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione e ANPAL Servizi

Il Vademecum, prodotto a cura della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione con il contributo di ANPAL Servizi, è uno strumento informativo di divulgazione sul funzionamento e le potenzialità dei tirocini formativi in Italia rivolti a cittadini non comunitari residenti all’estero ed è stato predisposto, inoltre, per essere di supporto alle Amministrazioni competenti nelle varie fasi della procedura (disciplinati dal D.lgs. 286/1998, art. 27, co.1, lett. f).

Infine, rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione di un quadro di riferimento comune in materia, che favorisca la progressiva armonizzazione delle discipline territoriali e della loro applicazione, in continuità con il documento “Linee guida in materia di tirocini per persone residenti all’estero“, approvato nell’agosto del 2014 in accordo fra Stato, Regioni e Province autonome.

Cos’è il tirocinio formativo?

Il tirocinio è uno strumento di politica attiva e prevede un periodo di orientamento e di formazione svolto in un contesto lavorativo, per facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro, ma non si configura come un
rapporto di lavoro. Un cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea e residente in un Paese terzo può fare ingresso in Italia per svolgere un tirocinio formativo e realizzare un’esperienza professionalizzante presso un soggetto ospitante a completamento di un percorso di formazione già avviato nel proprio Paese.

Il tirocinio non può essere attivato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo né per professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, oppure riconducibili alla sfera privata (ad es. lavoro domestico o di cura della persona svolto in ambito familiare).

Il cittadino non comunitario deve richiedere presso le Rappresentanze diplomatico-consolari italiane dove risiede un visto di ingresso per motivi di studio/formazione che viene rilasciato nei limiti di un contingente triennale determinato con Decreto Interministeriale 9 luglio 2020Deve unire alla richiesta di visto la Convenzione con allegato il Progetto Formativo, che definisce gli obiettivi formativi da conseguire nonché le modalità di attuazione, redatto sulla base degli standard minimi individuati dalle “Linee guida in materia di tirocini per le persone straniere residenti all’estero” approvate con Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 5 agosto 2014, vistato dall’autorità competente ai sensi dei singoli ordinamenti regionali. Deve essere previsto, oltre agli ordinari obblighi, anche quello di fornire al tirocinante idoneo vitto ed alloggio, nonché l’obbligo, nei confronti dello Stato, di pagare le spese di viaggio per il suo rientro nel Paese di provenienza.

La durata del tirocinio va da un minimo di tre mesi, fatte salve comprovate e ragionevoli motivazioni che ne giustifichino una durata inferiore e che andranno valutate dall’ente territoriale per ogni singolo caso, ad un massimo di dodici mesi, comprese eventuali proroghe, secondo quanto disposto dalla normativa regionale di riferimento.

Al tirocinante viene concesso un permesso di soggiorno per motivi di studio/tirocinio che potrà convertire al termine del tirocinio, all’interno di quote determinate dal Decreto Flussi, in permesso di lavoro subordinato previa presentazione di idonea documentazione di lavoro.

Il cittadino straniero non comunitario già presente in Italia con un regolare permesso di soggiorno che abilita al lavoro può, invece, svolgere tirocini formativi alle stesse condizioni previste per gli italiani.